Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22712
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22708  22709  22710  22711  22713  22714  22715  22716  22717  22718  22719


Titolo
SENT. 420/95 E. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA ESCLUSIVA AL GOVERNO (AL QUALE, PERALTRO, IN SEGUITO ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE IN SEDE DI DELIBAZIONE, IL RICORSO E' STATO NOTIFICATO) - RIBADITA INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA .

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale le attribuzioni dei singoli ministri non assumono - di regola - uno specifico rilievo costituzionale nei rapporti con la magistratura (se non nel caso delle competenze direttamente ed esclusivamente conferite al Ministro di grazia e giustizia degli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost.) in quanto il potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", ma si risolve nell'intero Governo, abilitato a prendere parte ai conflitti fra i poteri dello Stato in base alla configurazione dell'organo stabilita nel primo comma dell'art. 95 Cost.. Tuttavia, nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, la circostanza che il ricorrente abbia indicato in primo luogo nel Ministro dell'interno il soggetto nei cui confronti il conflitto veniva proposto, non puo' costituire ostacolo all'ammissibilita' del conflitto per carenza di legittimazione dello stesso, spettando alla Corte, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, al di la' della formale indicazione del ricorrente, l'identificazione dell'"organo interessato" cui l'atto asseritamente invasivo va imputato ed al quale quindi il ricorso deve essere notificato. Pertanto, a conferma di quanto la Corte ha gia' statuito in sede di delibazione, con la ord. n. 216 del 1995, individuato nel Governo - al quale l'atto impugnato e' da ritenersi imputabile (cfr. art. 5, comma 2, lett. c), legge n. 400 del 1988) - l'organo legittimato a resistere, il conflitto va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, il cui intervento, nella formazione del provvedimento impugnato, si e' limitato al mero concerto, con la conseguenza che la titolarita' dell'atto, sotto tale profilo, va riconosciuta al Ministro dell'interno. - Sulla impossibilita' di considerare il potere esecutivo, agli effetti della legittimazione nei giudizi per conflitti di attribuzione, come un potere "diffuso", v. S. nn. 383/1993, 379/1992, 150/1981 e O. nn. 38/1986 e 123/1979. Sui requisiti di ammissibillita', ex art. 37 l. n. 87 del 1953, del conflitto 'de quo', v. O. n. 216/1995, gia' citata nel testo. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 95

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4