Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22713
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22708  22709  22710  22711  22712  22714  22715  22716  22717  22718  22719


Titolo
SENT. 420/95 F. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO - RIBADITA SUSSISTENZA RIGUARDO ALLE CENSURE FORMULATE PER VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO EX ART. 112 COST. - ECCEZIONI AVANZATE DALL'AVVOCATURA DI STATO IN BASE AGLI ASSUNTI CHE, ESSENDO LE NORME DEL REGOLAMENTO SOTTOPOSTE A CENSURA IMPUGNABILI SOLO IN SEGUITO ALLA LORO (NON AVVENUTA) APPLICAZIONE, ED ESSENDO COMUNQUE SUSCETTIBILI DI DISAPPLICAZIONE, SE RITENUTE NON CONFORMI A LEGGE, DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, IL PROPOSTO RICORSO DIFETTERREBBE DI ATTUALITA' E CONCRETEZZA - NON CONDIVISIBILITA' DI TALI MOTIVI - REIEZIONE.

Testo
Riguardo all'ammissibilita' - sotto il profilo oggettivo - del conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione dei programmi di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, vanno respinte le eccezioni avanzate dall'Avvocatura di Stato per il difetto, nel ricorso, dei necessari requisiti di attualita' e concretezza, difetto rilevato in quanto, per un verso, le norme del regolamento di cui si e' sostenuto la invasivita', avrebbero potuto essere impugnate solo se e dopo che il potere resistente ne avesse fatto applicazione, e perche', per altro verso, il pubblico ministero potrebbe valersi della facolta' di disapplicarle. Non puo' infatti negarsi che l'emanazione di un atto normativo quale quello in esame - per sua natura generale e astratto, in quanto prevede obblighi immediati e diretti a carico dei procuratori della Repubblica - integri di per se' un comportamento idoneo a far insorgere nel ricorrente l'interesse alla eliminazione del pregiudizio che a suo avviso ne deriva alle proprie attribuzioni costituzionali, interesse che certo non verrebbe meno quand'anche si ritenesse spettare al pubblico ministero l'asserita facolta' di disapplicazione. Pertanto, a conferma di quanto gia' ritenuto in sede di delibazione, con la ord. n. 216 del 1995, deve riconoscersi che, nei limiti in cui il conflitto ha superato lo scrutinio di ammissibilita' sotto il profilo dei requisiti soggettivi, l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 risulta pienamente osservato anche la' dove prescrive che il conflitto, per essere ammissibile, deve investire "la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (nella specie: di quelle conferite al pubblico ministero dall'art. 112 Cost. ad opera di un atto imputabile, ex art. 95 Cost., al Governo della Repubblica). - V. O. n. 216/1995, gia' citata nel testo. Sull'interesse ad agire nei conflitti di attribuzione cfr., sia pur relativamente ad un conflitto fra enti, S. n. 164/1963. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37