Sentenza 7/2022 (ECLI:IT:COST:2022:7)
Massima numero 44514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 18/01/2022; Pubblicazione in G. U. 19/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44515  44516  44517


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto (nel caso di specie: integrale espiazione della pena inflitta). (Classif. 112005).

Testo

In base al principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, quest'ultimo non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve pertanto essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 84/2021 - mass. 43809; S. 270/2020 - mass. 42912).

(Nel caso di specie, l'integrale espiazione del trattamento sanzionatorio durante la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale non incide sulla perdurante rilevanza delle questioni prospettate dal giudice dell'esecuzione - aventi ad oggetto gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. - a seguito di una richiesta di rideterminazione della pena all'epoca non ancora definitivamente espiata).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 623  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte