Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22714
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22708  22709  22710  22711  22712  22713  22715  22716  22717  22718  22719


Titolo
SENT. 420/95 G. SICUREZZA PUBBLICA (AMMINISTRAZIONE DELLA) - COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - MISURE DI PROTEZIONE - NORME LEGISLATIVE DI BASE (D.L. N. 8 DEL 1991, CONV. CON MODIF. IN LEGGE N. 82 STESSO ANNO) - ARTICOLAZIONE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA AMMETTERE ALLA PROTEZIONE - PROGRAMMI DI PROTEZIONE - ACCENTRAMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE NELLA ISTITUITA COMMISSIONE CENTRALE - RISPONDENZA A INTERESSI DI RILIEVO COSTITUZIONALE - INIZIATIVE, PROPOSTE E PARERI DEI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA - RAPPORTI TRA COMMISSIONE CENTRALE E AUTORITA' GIUDIZIARIE - LORO NECESSARIO SVOLGIMENTO IN QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE.

Testo
Nel complesso organico di norme in tema di protezione dei collaboratori di giustizia introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) dopo aver individuato, all'art. 9, i soggetti da proteggere nelle <>, relativamente ai delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380 del codice di procedura penale), - nonche' nei loro prossimi congiunti, nei conviventi e in quanti altri sono esposti a tale pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le persone suddette -, il legislatore ha stabilito, all'art. 10, che, in caso di inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorita' competenti e qualora il pericolo derivi dagli elementi forniti o che i soggetti possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, <>. La definizione e l'applicazione di tale programma sono affidati ad una commissione centrale presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalita' organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Ai sensi del successivo art. 11, l'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, vanno <> e sono <> (ovvero, previo parere favorevole di questi, di altre autorita'). E' anche previsto che <>. Dall'esame delle citate disposizioni risulta, quindi, che il legislatore ha inteso affidare - anche sulla base di modelli stranieri - ad un organismo collegiale centralizzato il processo decisionale di ammissione ai programmi di protezione, sia allo scopo di sottrarre agli organi giudiziari compiti estranei alle loro funzioni, dei quali di fatto si erano assunti l'onere, sia evidentemente - e soprattutto - al fine di assicurare omogeneita' di criteri ed uniformita' di trattamento su tutto il territorio nazionale in ordine all'ammissione e alla determinazione dei contenuti dei programmi medesimi, tenendo anche conto delle risorse disponibili in rapporto all'elevato onere di mezzi e di spese che solitamente tali misure comportano. Pertanto, non essendoci dubbio che la creazione di detto organismo sia diretta a soddisfare esigenze di razionalizzazione largamente avvertite e rispondenti, sotto alcuni aspetti, anche ad interessi generali di rilievo costituzionale, ne deriva che i rapporti tra la commissione centrale e le autorita' giudiziarie devono essere inseriti, e devono quindi svolgersi, in linea generale, in un quadro di cooperazione istituzionale. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte