Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22715
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22708  22709  22710  22711  22712  22713  22714  22716  22717  22718  22719


Titolo
SENT. 420/95 H. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - CENSURA CONCERNENTE LA PREVISTA UTILIZZAZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE A DELIBERARE IL PROGRAMMA, DI ATTI ED INFORMAZIONI GIA' TRASMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA AL MINISTRO DELL'INTERNO - INCIDENZA SULL'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE DI ADOTTARE LA NORMA IN QUESTIONE.

Testo
Le attribuzioni del ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non possono dirsi menomate dall'art. 1, comma 3, del regolamento emanato, con decreto n. 687 del 24 novembre 1994, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del quale la Commissione centrale di cui all'art. 10 del d.l. n. 8 del 1991 (convertito con modificazioni in legge n. 82 stesso anno) puo', quando e' necessario al fine di prevenire attentati alla vita o all'incolumita' dei collaboratori di giustizia, utilizzare atti ed informazioni trasmesse dall'autorita' giudiziaria al Ministro dell'interno, in base all'art. 118 cod. proc. pen., e agli artt. 1-quinquies del decreto-legge n. 629 del 1982 (convertito nella legge n. 726 stesso anno) e 102 del d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, dato che, ove l'autorita' giudiziaria ritenga di non poter derogare al segreto investigativo, la richiesta di detti atti o informazioni puo' essere rigettata o quanto meno procrastinata, non si vede come la semplice attribuzione della facolta' di utilizzarli quando gia' sono stati trasmessi al Ministro dell'interno, ad un organo come la Commissione centrale per le finalita' di prevenzione suddette possa, di per se', costituire violazione dell'invocato art. 112 Cost.. Per cui deve dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare la contestata disposizione. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte