Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22716
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22708  22709  22710  22711  22712  22713  22714  22715  22717  22718  22719


Titolo
SENT. 420/95 I. AZIONE PENALE - OBBLIGATORIETA' DELLA STESSA COME FONTE ESSENZIALE DELL'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - PRECETTO COSTITUZIONALE CHE LA PREVEDE (ART. 112 COST) - CONTENUTO EFFETTIVO - AMPIEZZA - LIMITI - NON PRECLUSA POSSIBILITA' DELL'ATTRIBUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO, PER SCOPI DEGNI DI TUTELA, DI COMPITI NON STRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE REQUIRENTE, O DELLA INTRODUZIONE, A GARANZIA DI ALTRI INTERESSI DI RILIEVO COSTITUZIONALE, DI DEROGHE OD ATTENUAZIONI AL SEGRETO INVESTIGATIVO.

Testo
L'obbligatorieta' dell'azione penale, pur costituendo - come punto di convergenza di un complesso di principi del sistema costituzionale - la fonte essenziale della garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero, non comporta che debba ritenersi in assoluto preclusa ne' l'attribuzione al pubblico ministero di compiti e funzioni non strettamente "d'indagine", e cioe' non direttamente finalizzati all'esercizio dell'azione penale, ne' l'utilizzazione dell'attivita' investigativa per scopi ulteriori rispetto a quelli tipici della funzione requirente e degni di tutela, a meno che non si dimostri che tali previsioni costituiscano in concreto un intralcio serio e ingiustificato allo sviluppo delle indagini. Ed anche l'inderogabilita' del segreto investigativo non riceve, a sua volta, in assoluto, "copertura" nell'art. 112 Cost., nel senso che non qualsiasi deroga all'obbligo del segreto sugli atti di indagine - benche' indubbiamente strumentale al piu' efficace esercizio dell'azione penale - integra di per se' lesione di tale precetto, ben potendo l'obbligo del segreto subire limitazioni o attenuazioni a tutela di altri interessi di rilievo costituzionale (ad es. del diritto di difesa). - Sul principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale come fonte essenziale della garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero, v. S. nn. 88/1991 e 84/1979. V. anche massime precedenti ed ivi richiami. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte