Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22717
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 420/95 L. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, SOLLEVATO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - CENSURE CONCERNENTI LA PREVISTA INDICAZIONE, NELLA PROPOSTA, PARERE, O INDICAZIONI, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, IN BASE AI QUALI LA COMMISSIONE CENTRALE DI CUI ALL'ART. 10, DECRETO-LEGGE N. 8 DEL 1991 (CONV. CON MODIF. IN L. N. 82 STESSO ANNO) E, RISPETTIVAMENTE, NEI CASI DI URGENZA, IL CAPO DELLA POLIZIA, ADOTTANO IL PROGRAMMA, O LE OPPORTUNE MISURE PROVVISORIE, DI PROTEZIONE, DEI PRINCIPALI FATTI CRIMINOSI OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO PROPOSTO E DEGLI ELEMENTI CHE NE CONFERMANO L'ATTENDIBILITA' - INCIDENZA SULL'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE DI ADOTTARE LE NORME IN QUESTIONE.
SENT. 420/95 L. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, SOLLEVATO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - CENSURE CONCERNENTI LA PREVISTA INDICAZIONE, NELLA PROPOSTA, PARERE, O INDICAZIONI, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, IN BASE AI QUALI LA COMMISSIONE CENTRALE DI CUI ALL'ART. 10, DECRETO-LEGGE N. 8 DEL 1991 (CONV. CON MODIF. IN L. N. 82 STESSO ANNO) E, RISPETTIVAMENTE, NEI CASI DI URGENZA, IL CAPO DELLA POLIZIA, ADOTTANO IL PROGRAMMA, O LE OPPORTUNE MISURE PROVVISORIE, DI PROTEZIONE, DEI PRINCIPALI FATTI CRIMINOSI OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO PROPOSTO E DEGLI ELEMENTI CHE NE CONFERMANO L'ATTENDIBILITA' - INCIDENZA SULL'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE DI ADOTTARE LE NORME IN QUESTIONE.
Testo
Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ricorrente nel giudizio per conflitto di attribuzione, nei confronti del Governo, in relazione al regolamento, emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, non sono incise dall'art. 2, comma primo, del decreto, nel quale, in relazione all'art. 4, comma secondo, si prevede che la proposta, o il parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale, di cui all'art. 10 del decreto legge n. 8 del 1991 (conv. con modificazioni in legge n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e la proposta, il parere, o le semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della polizia, in casi di particolare urgenza, adotta in proposito, in attesa della delibera della Commissione, le opportune misure di protezione - devono contenere l'indicazione dei principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni e dei motivi per i quali esse sono ritenute attendibili e importanti per le indagini o per il giudizio, ed altresi' la precisazione circa la sussistenza di elementi che ne confermano l'attendibilita'. Posto infatti che il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - pur se esattamente invocato quale fonte dell'indipendenza del pubblico ministero - non comporta che debba ritenersi in assoluto preclusa l'attribuzione al pubblico ministero di compiti e funzioni non strettamente d'indagine, ne' l'utilizzazione dei risultati dell'attivita' investigativa per scopi ulteriori rispetto a quelli tipici della funzione requirente, va riconosciuto che, nella fattispecie, le disposizioni censurate appaiono dirette a far si' che la Commissione centrale, e, nei casi su ricordati, il Capo della Polizia, possano esercitare nel modo migliore le proprie funzioni. E d'altra parte, neanche sotto il profilo della tutela del segreto investigativo la censura e' fondata, giacche', premesso anche qui che la inderogabilita' del segreto investigativo non riceve, in assoluto, "copertura" nell'art. 112 Cost., l'onere, per il pubblico ministero di fornire, a sostegno della propria proposta, parere o segnalazione, informazioni sul contenuto di atti di indagine eventualmente tuttora coperti dal segreto investigativo - onere che peraltro, data la delicatezza degli interessi coinvolti, non esclude un certo margine di discrezionalita' - deve ritenersi giustificato non solo e non tanto dal fatto che le notizie restano comunque coperte dal segreto d'ufficio (art. 1, comma quinto, del decreto), ma soprattutto dalle richiamate finalita' dell'intero procedimento. Su questi punti, percio', il ricorso del Procuratore della Repubblica va respinto, dovendo dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le su indicate disposizioni dell'art. 2, comma primo, dell'impugnato regolamento. - V., in particolare, la precedente massima I. red.: S. P.
Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ricorrente nel giudizio per conflitto di attribuzione, nei confronti del Governo, in relazione al regolamento, emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, non sono incise dall'art. 2, comma primo, del decreto, nel quale, in relazione all'art. 4, comma secondo, si prevede che la proposta, o il parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale, di cui all'art. 10 del decreto legge n. 8 del 1991 (conv. con modificazioni in legge n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e la proposta, il parere, o le semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della polizia, in casi di particolare urgenza, adotta in proposito, in attesa della delibera della Commissione, le opportune misure di protezione - devono contenere l'indicazione dei principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni e dei motivi per i quali esse sono ritenute attendibili e importanti per le indagini o per il giudizio, ed altresi' la precisazione circa la sussistenza di elementi che ne confermano l'attendibilita'. Posto infatti che il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - pur se esattamente invocato quale fonte dell'indipendenza del pubblico ministero - non comporta che debba ritenersi in assoluto preclusa l'attribuzione al pubblico ministero di compiti e funzioni non strettamente d'indagine, ne' l'utilizzazione dei risultati dell'attivita' investigativa per scopi ulteriori rispetto a quelli tipici della funzione requirente, va riconosciuto che, nella fattispecie, le disposizioni censurate appaiono dirette a far si' che la Commissione centrale, e, nei casi su ricordati, il Capo della Polizia, possano esercitare nel modo migliore le proprie funzioni. E d'altra parte, neanche sotto il profilo della tutela del segreto investigativo la censura e' fondata, giacche', premesso anche qui che la inderogabilita' del segreto investigativo non riceve, in assoluto, "copertura" nell'art. 112 Cost., l'onere, per il pubblico ministero di fornire, a sostegno della propria proposta, parere o segnalazione, informazioni sul contenuto di atti di indagine eventualmente tuttora coperti dal segreto investigativo - onere che peraltro, data la delicatezza degli interessi coinvolti, non esclude un certo margine di discrezionalita' - deve ritenersi giustificato non solo e non tanto dal fatto che le notizie restano comunque coperte dal segreto d'ufficio (art. 1, comma quinto, del decreto), ma soprattutto dalle richiamate finalita' dell'intero procedimento. Su questi punti, percio', il ricorso del Procuratore della Repubblica va respinto, dovendo dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le su indicate disposizioni dell'art. 2, comma primo, dell'impugnato regolamento. - V., in particolare, la precedente massima I. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte