Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22718
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 420/95 M. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, SOLLEVATO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - CENSURE CONCERNENTI LA PREVISTA REDAZIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, NEL PROCEDIMENTO PREPARATORIO DELLA PROPOSTA, PARERE O SEGNALAZIONI IN BASE AI QUALI LA COMMISSIONE CENTRALE DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE N. 8 DEL 1991 (CONV. CON MODIF. IN L. N. 82 STESSO ANNO), E, RISPETTIVAMENTE, NEI CASI DI URGENZA, IL CAPO DELLA POLIZIA, ADOTTANO IL PROGRAMMA, O LE OPPORTUNE MISURE PROVVISORIE, DI PROTEZIONE, DEL "VERBALE DELLE DICHIARAZIONI PRELIMINARI ALLA COLLABORAZIONE" (RESE DAL SOGGETTO PROPOSTO PER LA PROTEZIONE) E DEL "VERBALE DI INFORMAZIONI A FINI DI INDAGINE" (FORNITE DALLA PERSONA OFFESA O DA TESTIMONI) - IMPOSIZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DEL COMPIMENTO DI ATTI DI NATURA INVESTIGATIVA UTILIZZABILI NEL PROCESSO PENALE - NON CONSENTITA INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI DELLO STESSO - NON SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE DI EMANARE LA NORMATIVA IN QUESTIONE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA'.
SENT. 420/95 M. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, SOLLEVATO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - CENSURE CONCERNENTI LA PREVISTA REDAZIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, NEL PROCEDIMENTO PREPARATORIO DELLA PROPOSTA, PARERE O SEGNALAZIONI IN BASE AI QUALI LA COMMISSIONE CENTRALE DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE N. 8 DEL 1991 (CONV. CON MODIF. IN L. N. 82 STESSO ANNO), E, RISPETTIVAMENTE, NEI CASI DI URGENZA, IL CAPO DELLA POLIZIA, ADOTTANO IL PROGRAMMA, O LE OPPORTUNE MISURE PROVVISORIE, DI PROTEZIONE, DEL "VERBALE DELLE DICHIARAZIONI PRELIMINARI ALLA COLLABORAZIONE" (RESE DAL SOGGETTO PROPOSTO PER LA PROTEZIONE) E DEL "VERBALE DI INFORMAZIONI A FINI DI INDAGINE" (FORNITE DALLA PERSONA OFFESA O DA TESTIMONI) - IMPOSIZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DEL COMPIMENTO DI ATTI DI NATURA INVESTIGATIVA UTILIZZABILI NEL PROCESSO PENALE - NON CONSENTITA INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI DELLO STESSO - NON SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE DI EMANARE LA NORMATIVA IN QUESTIONE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA'.
Testo
Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, e dell'art. 4, comma secondo, del regolamento emanato, con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernenti la c.d. "dichiarazione d'intenti", e secondo cui alla proposta, o al parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale di cui al d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e alla proposta, al parere e alle semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della Polizia, in casi di urgenza, adotta in proposito, in attesa dell'intervento della Commissione, le opportune misure di protezione - deve essere allegato, salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione (nel qual caso occorre comunque far menzione del suo contenuto) il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (contenente, fra l'altro, l'esposizione dei dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui il soggetto e' a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori), ovvero, quando si tratti di soggetto estraneo a gruppi criminali e che assume, rispetto al fatto o rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini", la previsione, come atto dovuto, della redazione di tali verbali da parte del Procuratore della Repubblica, determina indubbiamente una violazione dell'indipendenza garantita allo stesso dall'art. 112 Cost.. Imponendo infatti al pubblico ministero, quale condizione per l'ammissione del collaboratore al programma speciale di protezione, il compimento di un atto di natura investigativa sicuramente utilizzabile nel procedimento penale, si viene ad incidere direttamente sull'attivita' di conduzione delle indagini , la cui strategia va lasciata - nei limiti, ovviamente, previsti dall'ordinamento - alla libera valutazione del procuratore della Repubblica. Pertanto, ai fini del ripristino delle attribuzioni costituzionali invocate, deve dichiararsi che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le su indicate disposizioni, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere i suddetti verbali, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, con conseguente annullamento, 'in parte qua', delle norme citate. - Per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo di trasmissione alle autorita' competenti dei verbali della "dichiarazione d'intenti", v. massima seguente. red.: S. P.
Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, e dell'art. 4, comma secondo, del regolamento emanato, con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernenti la c.d. "dichiarazione d'intenti", e secondo cui alla proposta, o al parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale di cui al d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e alla proposta, al parere e alle semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della Polizia, in casi di urgenza, adotta in proposito, in attesa dell'intervento della Commissione, le opportune misure di protezione - deve essere allegato, salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione (nel qual caso occorre comunque far menzione del suo contenuto) il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (contenente, fra l'altro, l'esposizione dei dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui il soggetto e' a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori), ovvero, quando si tratti di soggetto estraneo a gruppi criminali e che assume, rispetto al fatto o rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini", la previsione, come atto dovuto, della redazione di tali verbali da parte del Procuratore della Repubblica, determina indubbiamente una violazione dell'indipendenza garantita allo stesso dall'art. 112 Cost.. Imponendo infatti al pubblico ministero, quale condizione per l'ammissione del collaboratore al programma speciale di protezione, il compimento di un atto di natura investigativa sicuramente utilizzabile nel procedimento penale, si viene ad incidere direttamente sull'attivita' di conduzione delle indagini , la cui strategia va lasciata - nei limiti, ovviamente, previsti dall'ordinamento - alla libera valutazione del procuratore della Repubblica. Pertanto, ai fini del ripristino delle attribuzioni costituzionali invocate, deve dichiararsi che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le su indicate disposizioni, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere i suddetti verbali, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, con conseguente annullamento, 'in parte qua', delle norme citate. - Per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo di trasmissione alle autorita' competenti dei verbali della "dichiarazione d'intenti", v. massima seguente. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte