Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22719
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 420/95 N. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, SOLLEVATO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - CENSURE CONCERNENTI LA PREVISTA TRASMISSIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, ALLA COMMISSIONE CENTRALE DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE N. 8 DEL 1991 (CONV. CON MODIF. IN LEGGE N. 82 STESSO ANNO) E, RISPETTIVAMENTE, AL CAPO DELLA POLIZIA, UNITAMENTE ALLA PROPOSTA, PARERE O SEGNALAZIONI DELLO STESSO PROCURATORE, IN BASE AI QUALI LA PRIMA E, NEI CASI DI URGENZA, IL SECONDO, ADOTTANO IL PROGRAMMA, O LE OPPORTUNE MISURE PROVVISORIE, DI PROTEZIONE, QUANDO ABBIA RITENUTO DI REDIGERLI, DEL "VERBALE DELLE DICHIARAZIONI PRELIMINARI ALLA COLLABORAZIONE" (RESE DAL SOGGETTO PROPOSTO PER LA PROTEZIONE) E DEL "VERBALE DI INFORMAZIONI A FINI DI INDAGINE" (FORNITE DALLA PERSONA OFFESA O DA TESTIMONI) - LAMENTATA INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI INTERPRETARE IN SENSO ESTENSIVO LA CLAUSOLA, INSERITA NELLA NORMATIVA 'DE QUA', "SALVO CHE SUSSISTANO SPECIFICHE ED ECCEZIONALI ESIGENZE CHE NE RENDANO INOPPORTUNA LA IMMEDIATA TRASMISSIONE" - SPETTANZA AL GOVERNO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DEL POTERE DI EMANARE, RIGUARDO ALLA TRASMISSIONE DEI VERBALI, LE DISPOSIZIONI IN QUESTIONE.
SENT. 420/95 N. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, SOLLEVATO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - CENSURE CONCERNENTI LA PREVISTA TRASMISSIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, ALLA COMMISSIONE CENTRALE DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE N. 8 DEL 1991 (CONV. CON MODIF. IN LEGGE N. 82 STESSO ANNO) E, RISPETTIVAMENTE, AL CAPO DELLA POLIZIA, UNITAMENTE ALLA PROPOSTA, PARERE O SEGNALAZIONI DELLO STESSO PROCURATORE, IN BASE AI QUALI LA PRIMA E, NEI CASI DI URGENZA, IL SECONDO, ADOTTANO IL PROGRAMMA, O LE OPPORTUNE MISURE PROVVISORIE, DI PROTEZIONE, QUANDO ABBIA RITENUTO DI REDIGERLI, DEL "VERBALE DELLE DICHIARAZIONI PRELIMINARI ALLA COLLABORAZIONE" (RESE DAL SOGGETTO PROPOSTO PER LA PROTEZIONE) E DEL "VERBALE DI INFORMAZIONI A FINI DI INDAGINE" (FORNITE DALLA PERSONA OFFESA O DA TESTIMONI) - LAMENTATA INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI INTERPRETARE IN SENSO ESTENSIVO LA CLAUSOLA, INSERITA NELLA NORMATIVA 'DE QUA', "SALVO CHE SUSSISTANO SPECIFICHE ED ECCEZIONALI ESIGENZE CHE NE RENDANO INOPPORTUNA LA IMMEDIATA TRASMISSIONE" - SPETTANZA AL GOVERNO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DEL POTERE DI EMANARE, RIGUARDO ALLA TRASMISSIONE DEI VERBALI, LE DISPOSIZIONI IN QUESTIONE.
Testo
Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, e dell'art. 4, comma secondo, del regolamento emanato, con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernenti la c.d. "dichiarazione d'intenti", e secondo cui alla proposta, o al parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale di cui al d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e alla proposta, al parere e alle semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della Polizia, in casi di urgenza, adotta in proposito, in attesa dell'intervento della Commissione, le opportune misure di protezione - deve essere allegato, salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione (nel qual caso occorre comunque far menzione del suo contenuto) il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (contenente, fra l'altro, l'esposizione dei dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui il soggetto e' a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori), ovvero, quando si tratti di soggetto estraneo a gruppi criminali e che assume, rispetto al fatto o rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini" - per quanto riguarda la previsione, relativa alla trasmissione dei verbali, da parte del Procuratore della Repubblica, alle autorita' competenti, la espressa clausola ivi apposta "salvo sussistanto specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione", puo' e deve essere interpretata in senso estensivo, nel senso, cioe', che quando l'autorita' giudiziaria abbia ritenuto di raccogliere la "dichiarazione d'intenti", le si deve consentire di procrastinarne la trasmissione per il tempo che ritenga necessario, per particolari esigenze di tutela investigativa, onde evitare pregiudizi allo sviluppo delle indagini, giacche' altrimenti, qualora la trasmissione dei verbali dovesse ritenersi incondizionatamente obbligatoria, sarebbe difficile sostenere la compatibilita' della norma, sotto il profilo della deroga imposta al segreto investigativo, con l'art. 112 Cost.. Cosi' intese, sui punti suddetti, le contestate disposizioni, deve dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, "nei sensi di cui in motivazione", nella parte relativa alla trasmissione dei verbali, il potere di adottarle. - V. massima precedente. red.: S. P.
Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, e dell'art. 4, comma secondo, del regolamento emanato, con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernenti la c.d. "dichiarazione d'intenti", e secondo cui alla proposta, o al parere, del Procuratore della Repubblica - in base ai quali la Commissione centrale di cui al d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 stesso anno) formula il programma di protezione del collaboratore di giustizia - e alla proposta, al parere e alle semplici segnalazioni dello stesso magistrato - in base ai quali il Capo della Polizia, in casi di urgenza, adotta in proposito, in attesa dell'intervento della Commissione, le opportune misure di protezione - deve essere allegato, salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione (nel qual caso occorre comunque far menzione del suo contenuto) il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (contenente, fra l'altro, l'esposizione dei dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui il soggetto e' a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori), ovvero, quando si tratti di soggetto estraneo a gruppi criminali e che assume, rispetto al fatto o rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini" - per quanto riguarda la previsione, relativa alla trasmissione dei verbali, da parte del Procuratore della Repubblica, alle autorita' competenti, la espressa clausola ivi apposta "salvo sussistanto specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione", puo' e deve essere interpretata in senso estensivo, nel senso, cioe', che quando l'autorita' giudiziaria abbia ritenuto di raccogliere la "dichiarazione d'intenti", le si deve consentire di procrastinarne la trasmissione per il tempo che ritenga necessario, per particolari esigenze di tutela investigativa, onde evitare pregiudizi allo sviluppo delle indagini, giacche' altrimenti, qualora la trasmissione dei verbali dovesse ritenersi incondizionatamente obbligatoria, sarebbe difficile sostenere la compatibilita' della norma, sotto il profilo della deroga imposta al segreto investigativo, con l'art. 112 Cost.. Cosi' intese, sui punti suddetti, le contestate disposizioni, deve dichiararsi che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, "nei sensi di cui in motivazione", nella parte relativa alla trasmissione dei verbali, il potere di adottarle. - V. massima precedente. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte