Sentenza 421/1995 (ECLI:IT:COST:1995:421)
Massima numero 22794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 421/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA CORTE DINANZI A SE' - SOGGETTI CHE NON ERANO PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - FATTISPECIE - GENERICO INTERESSE ALLA DICHIARAZIONE DI INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INSUFFICIENZA.
SENT. 421/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA CORTE DINANZI A SE' - SOGGETTI CHE NON ERANO PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - FATTISPECIE - GENERICO INTERESSE ALLA DICHIARAZIONE DI INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INSUFFICIENZA.
Testo
Anche nel caso in cui la Corte sollevi dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale, i soggetti non aventi titolo per intervenire nel giudizio 'a quo' possono intervenire nel giudizio di costituzionalita' soltanto quando dimostrino un interesse diretto ed individualizzato, ravvisabile quando l'esito del giudizio di costituzionalita' incida direttamente su una posizione giuridica specificamente propria dell'interveniente. Cio' si verifica, ad esempio, quando la legge impugnata sia gia' stata applicata, con un provvedimento individuale, nei confronti dell'interveniente; oppure quando dalla definizione dell'incidente di costituzionalita' dipenda la legittimazione, attualmente mancante, ad intervenire nel giudizio principale; o ancora quando l'interesse di cui e' titolare l'interveniente, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare da cui proviene l'ordinanza di rimessione, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale in quanto incompatibile con l'interesse fatto valere dalla domanda di provvedimento di urgenza. Non e' invece sufficiente a fondare un diritto di intervento, il generico interesse, comune ad una generalita' di soggetti, ad una dichiarazione di infondatezza della questione, giacche' altrimenti il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' sarebbe travolto dalla possibilita' di un numero indeterminato di interventi in difesa della legge o contro la stessa. (Nella specie, a seguito dell'ordinanza n. 225 del 1995, con la quale la Corte aveva sollevato dinanzi a se' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, la Confindustria e la s.p.a. Fiat avevano chiesto di intervenire perche' una eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma impugnata avrebbe comportato a loro carico una posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali, allo stato legislativamente esclusa. La Corte ha ritenuto tale interesse generico e comune a tutti i datori di lavoro versanti nelle medesime condizioni, e quindi insufficiente a fondare il diritto di intervento). - V. sent. nn. 20/1982, 429/1991, 314/1992, 315/1992. red.: A. Franco
Anche nel caso in cui la Corte sollevi dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale, i soggetti non aventi titolo per intervenire nel giudizio 'a quo' possono intervenire nel giudizio di costituzionalita' soltanto quando dimostrino un interesse diretto ed individualizzato, ravvisabile quando l'esito del giudizio di costituzionalita' incida direttamente su una posizione giuridica specificamente propria dell'interveniente. Cio' si verifica, ad esempio, quando la legge impugnata sia gia' stata applicata, con un provvedimento individuale, nei confronti dell'interveniente; oppure quando dalla definizione dell'incidente di costituzionalita' dipenda la legittimazione, attualmente mancante, ad intervenire nel giudizio principale; o ancora quando l'interesse di cui e' titolare l'interveniente, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare da cui proviene l'ordinanza di rimessione, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale in quanto incompatibile con l'interesse fatto valere dalla domanda di provvedimento di urgenza. Non e' invece sufficiente a fondare un diritto di intervento, il generico interesse, comune ad una generalita' di soggetti, ad una dichiarazione di infondatezza della questione, giacche' altrimenti il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' sarebbe travolto dalla possibilita' di un numero indeterminato di interventi in difesa della legge o contro la stessa. (Nella specie, a seguito dell'ordinanza n. 225 del 1995, con la quale la Corte aveva sollevato dinanzi a se' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, la Confindustria e la s.p.a. Fiat avevano chiesto di intervenire perche' una eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma impugnata avrebbe comportato a loro carico una posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali, allo stato legislativamente esclusa. La Corte ha ritenuto tale interesse generico e comune a tutti i datori di lavoro versanti nelle medesime condizioni, e quindi insufficiente a fondare il diritto di intervento). - V. sent. nn. 20/1982, 429/1991, 314/1992, 315/1992. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25