Sentenza 421/1995 (ECLI:IT:COST:1995:421)
Massima numero 22795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 421/95 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - OPERATIVITA' - RIMOZIONE DELL'INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO DI UNA DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE DEDOTTA COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - POSSIBILITA' - FATTISPECIE - EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE E CRISI DELLA FINANZA PUBBLICA - NECESSITA' DI UN CONTROLLO DIFFUSO E PENETRANTE DELLA NORMA DI PRIVILEGIO INDICATA COME TERMINE DI RAFFRONTO.
SENT. 421/95 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - OPERATIVITA' - RIMOZIONE DELL'INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO DI UNA DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE DEDOTTA COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - POSSIBILITA' - FATTISPECIE - EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE E CRISI DELLA FINANZA PUBBLICA - NECESSITA' DI UN CONTROLLO DIFFUSO E PENETRANTE DELLA NORMA DI PRIVILEGIO INDICATA COME TERMINE DI RAFFRONTO.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'operativita' del principio di eguaglianza non e' unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina piu' favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma puo' dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio della disciplina di maggior favore. Quando sia dedotta la violazione dell'art. 3 Cost., l'evoluzione della coscienza sociale, sempre piu' ostile alle pressioni corporative sui pubblici poteri, e la grave crisi della finanza pubblica, che rende sempre meno sopportabili i costi di sentenze generalizzatrici di trattamenti di favore, impongono un controllo piu' diffuso e penetrante della legittimita' costituzionale della norma di privilegio indicata come termine di raffronto per ottenere una sentenza additiva che allarghi il campo di applicazione della norma, essa stessa fatta oggetto di impugnazione, oppure una sentenza caducatrice di una diversa disposizione escludente dal trattamento piu' favorevole un'altra categoria. - V. sent. n. 62/1994, 219/1995; ord. n. 100/1970, 230/1975, 95/1980, 136/1982. red.: A. Franco
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'operativita' del principio di eguaglianza non e' unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina piu' favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma puo' dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio della disciplina di maggior favore. Quando sia dedotta la violazione dell'art. 3 Cost., l'evoluzione della coscienza sociale, sempre piu' ostile alle pressioni corporative sui pubblici poteri, e la grave crisi della finanza pubblica, che rende sempre meno sopportabili i costi di sentenze generalizzatrici di trattamenti di favore, impongono un controllo piu' diffuso e penetrante della legittimita' costituzionale della norma di privilegio indicata come termine di raffronto per ottenere una sentenza additiva che allarghi il campo di applicazione della norma, essa stessa fatta oggetto di impugnazione, oppure una sentenza caducatrice di una diversa disposizione escludente dal trattamento piu' favorevole un'altra categoria. - V. sent. n. 62/1994, 219/1995; ord. n. 100/1970, 230/1975, 95/1980, 136/1982. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte