Sentenza 421/1995 (ECLI:IT:COST:1995:421)
Massima numero 22796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22794  22795  22797  22798  22799  22800  22801  22802


Titolo
SENT. 421/95 C. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - NORMA DI FAVORE O DI PRIVILEGIO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CADUCAZIONE CON EFFETTI RETROATTIVI - POSSIBILITA' - COLLISIONE CON IL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - IRRILEVANZA.

Testo
Poiche' la norma di favore o di privilegio puo' essere rimossa solo in quanto ne sia accertata la sua contrarieta' all'art. 3 Cost., per difetto di un ragionevole motivo giustificativo, o ad un altro principio costituzionale, non rileva l'obiezione che la retroattivita' della dichiarazione di illegittimita' costituzionale collide con il principio dello affidamento. Invero gli appartenenti alla categoria privilegiata non possono fondare una aspettativa legittima sopra una norma costituzionalmente illegittima. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte