Sentenza 421/1995 (ECLI:IT:COST:1995:421)
Massima numero 22799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22794  22795  22796  22797  22798  22800  22801  22802


Titolo
SENT. 421/95 F. LEGGI INTERPRETATIVE - FUNZIONE E CONNOTATI ESSENZIALI - CARATTERE NECESSARIAMENTE RETROATTIVO - ECCEZIONI AL SIGNIFICATO DELLA NORMA INTERPRETATA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - CONTRIBUZIONI DEI DATORI DI LAVORO AL FINANZIAMENTO DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - NATURA - NOZIONE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ART. 9 BIS, CO. 1, DEL D.L. N. 103 DEL 1991 - NATURA DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ESCLUSIONE - NORMA INNOVATIVA DOTATA DI RETROATTIVITA'.

Testo
La funzione peculiare della legge di interpretazione autentica e' quella di determinare il significato che, fin dall'origine, deve essere ascritto alla disposizione interpretata come il solo significato "vero". La retroattivita' propria dell'interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al significato attribuito alla legge interpretata. Invero, una disposizione che introduce una eccezione ad una regola generale non interpreta la regola, ma e' portatrice di un 'novum'. L'art. 9 bis, co. 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, non ha natura di norma interpretativa, perche' il suo contenuto e' logicamente incompatibile con il concetto di interpretazione autentica. Infatti, se si trattasse davvero di una legge che sostituisce retroattivamente all'interpretazione giudiziale dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969 una interpretazione restrittiva, tale da sottrarre alla nozione legale di retribuzione imponibile le somme erogate dai datori di lavoro a fondi previdenziali aziendali, i versamenti contributivi previsti nel secondo periodo del medesimo comma dovrebbero ritenersi, gia' nel momento in cui furono effettuati, pagamenti indebiti e quindi ripetibili. Il legislatore sarebbe cosi' caduto in una contraddizione formale, qualificando quei versamenti in pari tempo come mai dovuti e non soggetti all'azione di ripetizione dell'indebito. E poiche' l'interpretazione ascrittiva di un significato contraddittorio va scartata quando sia oggettivamente possibile una interpretazione diversa esente da irrazionalita' formali, la disposizione va qualificata come norma innovatrice dotata di retroattivita' con l'espediente della autodefinizione quale norma interpretativa. L'art. 9 bis cit., invero, non interpreta la regola, ma aggiunge una nuova eccezione a quelle elencate nel secondo comma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, ossia non esclude un significato gia' insito nell'art. 12, primo comma, bensi' limita la portata normativa della regola mediante la statuizione di un deroga. Percio' la norma contenuta nel secondo periodo dell'art. 9 bis, primo comma, forma una eccezione all'eccezione, privando del beneficio della retroattivita' della deroga i versamenti contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione. - V. Sent. n. 376/1995. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte