Sentenza 421/1995 (ECLI:IT:COST:1995:421)
Massima numero 22800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22794  22795  22796  22797  22798  22799  22801  22802


Titolo
SENT. 421/95 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUZIONI DEI DATORI DI LAVORO AL FINANZIAMENTO DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - NATURA - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 3 L. N. 321 DEL 1992 E DEL D.LGS. N. 124 DEL 1993 - CONTRIBUTI DI NATURA PREVIDENZIALE - ESTRANEITA' ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALLA PREVIDENZA PUBBLICA - NECESSITA'.

Testo
Solo con l'entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 321 (art. 3), attuata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' venuto meno (senza efficacia retroattiva) per i fondi di previdenza complementare il referente dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, con la conseguenza che dopo queste leggi le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono piu' definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, potendo (e dovendo) formare oggetto soltanto di un contributo di solidarieta' alla previdenza pubblica, il quale non e' un contributo previdenziale in senso tecnico. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte