Sentenza 421/1995 (ECLI:IT:COST:1995:421)
Massima numero 22801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22794  22795  22796  22797  22798  22799  22800  22802


Titolo
SENT. 421/95 H. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI SULLE SOMME VERSATE O ACCANTONATE DAI DATORI DI LAVORO A FAVORE DI GESTIONI EROGANTI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTEGRATIVE, IN ADEMPIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ART. 9 BIS, CO. 1, PRIMO PERIODO, DEL D.L. N. 103 DEL 1991 - DATORI DI LAVORO CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 166 DEL 1991 NON ABBIANO VERSATO I CONTRIBUTI O LI ABBIANO VERSATI SUCCESSIVAMENTE - ESONERO DAL PAGAMENTO - MANCATA PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 9 bis, primo comma, primo periodo, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente. Invero, il contributo di solidarieta' e' una contropartita necessaria dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale. Pertanto la norma impugnata, in quanto concede una sanatoria totale senza alcuna contropartita analoga al "contributo di solidarieta'" imposto per il futuro dal comma successivo, si pone in contrasto col principio di razionalita'-equita' (art. 3 Cost.) coordinato col principio di solidarieta', col quale deve integrarsi l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. Invero, l'impostazione deontologica (e non meramente utilitaristica) della giustizia nella Costituzione esige che la tutela dell'interesse individuale dei lavoratori provvisti delle risorse occorrenti per fruire di una forma di previdenza complementare non vada disgiunta - in misura proporzionata - da un dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente piu' deboli. Del resto, il principio di solidarieta' (art. 2 Cost.) non consente che il finanziamento della previdenza privata integrativa, soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente esentato da contribuzione alla previdenza pubblica. - V. Sent. nn. 427/1990, 240/1994. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte