Sentenza 421/1995 (ECLI:IT:COST:1995:421)
Massima numero 22802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22794  22795  22796  22797  22798  22799  22800  22801


Titolo
SENT. 421/95 I. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI SULLE SOMME VERSATE O ACCANTONATE DAI DATORI DI LAVORO A FAVORE DI GESTIONI EROGANTI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTEGRATIVE, IN ADEMPIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ART. 9 BIS, CO. 1, PRIMO PERIODO, DEL D.L. N. 103 DEL 1991 - DATORI DI LAVORO CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 166 DEL 1991 NON ABBIANO VERSATO I CONTRIBUTI O LI ABBIANO VERSATI SUCCESSIVAMENTE - ESONERO DAL PAGAMENTO - ART. 9 BIS, CO. 1, SECONDO PERIODO, DEL D.L. N. 103 DEL 1991 - DATORI DI LAVORO CHE ALLA MEDESIMA DATA ABBIANO GIA' VERSATO I CONTRIBUTI - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DI QUANTO VERSATO - ESCLUSIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RAGIONE DI UN DATO PURAMENTE TEMPORALE - INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA ASSUNTA COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 bis, co. 1, secondo periodo, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esclude il diritto di ripetizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale effettuati dai datori di lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali, sollevata sotto il profilo della irrazionale disparita' di trattamento, in ragione di un dato puramente temporale, rispetto ai lavoratori che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento, per i quali e' invece previsto l'esonero dal pagamento dei contributi stessi. Infatti, con la medesima decisione, e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale della norma assunta come 'tertium comparationis' (art. 9 bis, co. 1, primo periodo, del d.l. n. 103 del 1991) a sostegno della dedotta violazione del principio di eguaglianza. - V. la precedente massima H. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte