Sentenza 422/1995 (ECLI:IT:COST:1995:422)
Massima numero 22737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22738  22739  22740  22741  22742


Titolo
SENT. 422/95 A. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI - LISTE DEI CANDIDATI - IMPOSSIBILITA' PER CIASCUNO DEI DUE SESSI DI ESSERVI RAPPRESENTATO IN MISURA SUPERIORE AI DUE TERZI - INTERPRETAZIONE DI TALE DISPOSIZIONE - CARATTERE NON MERAMENTE PROGRAMMATICO E D'INDIRIZZO MA SICURAMENTE PRECETTIVO.

Testo
In seguito alla eliminazione, ad opera dell'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, della locuzione "di norma", gia' contenuta nell'art. 5, comma secondo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, non v'ha dubbio che questa disposizione, secondo la quale nelle liste dei candidati all'elezione a consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, "nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi", non ha - contrariamente a quanto in giurisprudenza si era in qualche caso sostenuto - un carattere solo programmatico e d'indirizzo, ma sicuramente precettivo. E' questa, del resto, anche l'interpretazione enunciata dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte