Sentenza 422/1995 (ECLI:IT:COST:1995:422)
Massima numero 22738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 422/95 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONI DI SESSO - POSSIBILITA' PER TUTTI I CITTADINI, DELL'UNO E DELL'ALTRO SESSO, DI ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI E ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONE DI EGUAGLIANZA - SIGNIFICATO, IN ENTRAMBI I PRECETTI, DELL'EGUAGLIANZA - IRRILEVANZA GIURIDICA E INDIFFERENZA DEL SESSO AI FINI CONSIDERATI.
SENT. 422/95 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONI DI SESSO - POSSIBILITA' PER TUTTI I CITTADINI, DELL'UNO E DELL'ALTRO SESSO, DI ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI E ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONE DI EGUAGLIANZA - SIGNIFICATO, IN ENTRAMBI I PRECETTI, DELL'EGUAGLIANZA - IRRILEVANZA GIURIDICA E INDIFFERENZA DEL SESSO AI FINI CONSIDERATI.
Testo
Nei precetti stabiliti dagli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., secondo i quali "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso" e "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", l'eguaglianza non puo' avere significato diverso da quello della irrilevanza giuridica e dell'indifferenza del sesso ai fini considerati. Tale lettura del dettato costituzionale corrisponde infatti al significato letterale ed esplicito delle formule adottate, al punto che potrebbe apparire perfino superflua la specificazione "dell'uno e dell'altro sesso", essendo di per se' sufficiente l'espressione "tutti i cittadini". E' peraltro comprensibile che i costituenti - cosi' come gia' nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne..." - abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, - tenuto conto, nel contesto storico, della esclusione delle donne, secondo le leggi vigenti, da buona parte degli uffici pubblici e del fatto che l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945 (d.lgs.lgt. 1 febbraio 1945, n. 23) era stato per la prima volta esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea costituente - il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. red.: S. P.
Nei precetti stabiliti dagli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., secondo i quali "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso" e "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", l'eguaglianza non puo' avere significato diverso da quello della irrilevanza giuridica e dell'indifferenza del sesso ai fini considerati. Tale lettura del dettato costituzionale corrisponde infatti al significato letterale ed esplicito delle formule adottate, al punto che potrebbe apparire perfino superflua la specificazione "dell'uno e dell'altro sesso", essendo di per se' sufficiente l'espressione "tutti i cittadini". E' peraltro comprensibile che i costituenti - cosi' come gia' nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne..." - abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, - tenuto conto, nel contesto storico, della esclusione delle donne, secondo le leggi vigenti, da buona parte degli uffici pubblici e del fatto che l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945 (d.lgs.lgt. 1 febbraio 1945, n. 23) era stato per la prima volta esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea costituente - il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 48
co. 1
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte