Sentenza 422/1995 (ECLI:IT:COST:1995:422)
Massima numero 22739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 422/95 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - EGUAGLIANZA NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - IMPOSSIBILITA' CHE L'APPARTENENZA ALL'UNO O ALL'ALTRO SESSO SIA ASSUNTA A REQUISITO DI ELEGGIBILITA' O DI CANDIDABILITA' - CONSEGUENZE - INSUPERABILE CONTRASTO CON TALI PRINCIPI DI NORME DI LEGGE CHE IMPONGANO RIGUARDO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE FORME DI QUOTE IN RAGIONE DEL SESSO DEI CANDIDATI - POSSIBILITA', PERALTRO, DI MISURE DI TAL GENERE SE LIBERAMENTE ADOTTATE DA PARTITI POLITICI O ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLE ELEZIONI.
SENT. 422/95 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - EGUAGLIANZA NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - IMPOSSIBILITA' CHE L'APPARTENENZA ALL'UNO O ALL'ALTRO SESSO SIA ASSUNTA A REQUISITO DI ELEGGIBILITA' O DI CANDIDABILITA' - CONSEGUENZE - INSUPERABILE CONTRASTO CON TALI PRINCIPI DI NORME DI LEGGE CHE IMPONGANO RIGUARDO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE FORME DI QUOTE IN RAGIONE DEL SESSO DEI CANDIDATI - POSSIBILITA', PERALTRO, DI MISURE DI TAL GENERE SE LIBERAMENTE ADOTTATE DA PARTITI POLITICI O ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLE ELEZIONI.
Testo
Posto che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilita' di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non puo' mai essere assunta come requisito di eleggibilita', ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilita'". Infatti, la possibilita' di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facolta' di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non e' che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con i suddetti parametri costituzionali la norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati, pur riconoscendosi che misure siffatte, costituzionalmente illegittime se imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove siano liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. Come e' significativamente avvenuto con l'appello del Parlamento europeo (risoluzione n. 169 del 1988) affinche' siano stabilite quote di riserva per le candidature femminili, appello indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, con implicita conferma, in questo campo, dell'impraticabilita', della via di soluzioni legislative. red.: S. P.
Posto che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilita' di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non puo' mai essere assunta come requisito di eleggibilita', ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilita'". Infatti, la possibilita' di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facolta' di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non e' che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con i suddetti parametri costituzionali la norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati, pur riconoscendosi che misure siffatte, costituzionalmente illegittime se imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove siano liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. Come e' significativamente avvenuto con l'appello del Parlamento europeo (risoluzione n. 169 del 1988) affinche' siano stabilite quote di riserva per le candidature femminili, appello indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, con implicita conferma, in questo campo, dell'impraticabilita', della via di soluzioni legislative. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte