Sentenza 422/1995 (ECLI:IT:COST:1995:422)
Massima numero 22740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 422/95 D. EGUAGLIANZA SOSTANZIALE (ART. 3, SECONDO COMMA, COST.) - ESIGENZA DI "AZIONI POSITIVE" PER LA RIMOZIONE DI LIMITAZIONI DI FATTO DELLA EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - APPLICAZIONI IN ORDINE ALL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - POSSIBILITA' CHE NORME DI LEGGE CHE IMPONGANO, RIGUARDO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, RISERVE DI QUOTE IN RAGIONE DELL'APPARTENENZA ALL'UNO O ALL'ALTRO SESSO, TROVINO LEGITTIMAZIONE, IN DEROGA AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (ART. 3, PRIMO COMMA, COST.) RIBADITO DALL'ART. 51, PRIMO COMMA, COST., NEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE - ESCLUSIONE.
SENT. 422/95 D. EGUAGLIANZA SOSTANZIALE (ART. 3, SECONDO COMMA, COST.) - ESIGENZA DI "AZIONI POSITIVE" PER LA RIMOZIONE DI LIMITAZIONI DI FATTO DELLA EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - APPLICAZIONI IN ORDINE ALL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - POSSIBILITA' CHE NORME DI LEGGE CHE IMPONGANO, RIGUARDO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, RISERVE DI QUOTE IN RAGIONE DELL'APPARTENENZA ALL'UNO O ALL'ALTRO SESSO, TROVINO LEGITTIMAZIONE, IN DEROGA AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (ART. 3, PRIMO COMMA, COST.) RIBADITO DALL'ART. 51, PRIMO COMMA, COST., NEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE - ESCLUSIONE.
Testo
E' da escludere che una disposizione di legge che imponga, riguardo alla presentazione delle candidature alle elezioni, una riserva di quota in ragione del sesso dei candidati, seppure formulata in modo per cosi' dire "neutro", nei confronti sia degli uomini che delle donne, possa trarre legittimazione dal principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3, secondo comma, Cost.. Certamente tra le cosiddette "azioni positive" intese - in attuazione di tale principio - a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunita' fra i sessi: ultime tra queste quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile). Ma se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorita' sociale ed economica, o, piu' in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali. In particolare, in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, e' quella dell'assoluta parita', sicche' ogni differenziazione in ragione del sesso non puo' che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato. red.: S. P.
E' da escludere che una disposizione di legge che imponga, riguardo alla presentazione delle candidature alle elezioni, una riserva di quota in ragione del sesso dei candidati, seppure formulata in modo per cosi' dire "neutro", nei confronti sia degli uomini che delle donne, possa trarre legittimazione dal principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3, secondo comma, Cost.. Certamente tra le cosiddette "azioni positive" intese - in attuazione di tale principio - a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunita' fra i sessi: ultime tra queste quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile). Ma se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorita' sociale ed economica, o, piu' in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali. In particolare, in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, e' quella dell'assoluta parita', sicche' ogni differenziazione in ragione del sesso non puo' che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte