Sentenza 422/1995 (ECLI:IT:COST:1995:422)
Massima numero 22741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22737  22738  22739  22740  22742


Titolo
SENT. 422/95 E. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI - LISTE DEI CANDIDATI - IMPOSSIBILITA' PER CIASCUNO DEI DUE SESSI DI ESSERVI RAPPRESENTATO IN MISURA SUPERIORE AI DUE TERZI - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON GLI INDEROGABILI PRINCIPI PER CUI L'APPARTENENZA ALL'UNO O ALL'ALTRO SESSO NON PUO' ESSERE ASSUNTA A REQUISITO DI ELEGGIBILITA' O CANDIDABILITA' - IMPOSSIBILITA' CHE LA DISPOSIZIONE CENSURATA TROVI LEGITTIMAZIONE NELLA PREVISIONE COSTITUZIONALE (PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE) DELLA RIMOZIONE DELLE LIMITAZIONI DI FATTO DELLA LIBERTA' E DELL'EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Testo
Nel prevedere, riguardo alla elezione a consigliere comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi, l'impugnato art. 5, comma secondo, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' in contrasto con i principi posti dagli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., in forza dei quali nella disciplina dell'accesso alle cariche elettive, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non puo' mai essere assunta a requisito ne' della eleggibilita' ne' della candidabilita'. In proposito infatti non puo' sostenersi che la norma censurata tragga una sua legittimazione dal secondo comma dello stesso art. 3 Cost., giacche', se e' vero che - come risulta ampiamente dai lavori preparatori - essa e' stata proposta e votata (dopo lungo e contrastato dibattito) con la dichiarata finalita' di garantire alle donne una riserva di posti nelle liste dei candidati per favorire le condizioni per un riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee comunali, non appare affatto coerente con le finalita' indicate nel secondo comma dell'art. 3 Cost. in quanto non si propone di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, ma, incidendo sullo stesso contenuto del diritto alla eleggibilita' e alla candidabilita', di attribuire loro direttamente quei risultati, cosicche' la ravvisata disparita' di condizioni non viene rimossa ma costituisce solo il motivo per assicurare una tutela preferenziale in base al sesso: proprio il tipo di risultato, cioe', espressamente escluso dai su richiamati principi costituzionali, finendo col creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate. Pertanto - assorbita l'altra censura formulata in riferimento all'art. 49 Cost. - per la riscontrata violazione degli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., l'art. 5, comma secondo, ult. periodo, della legge n. 81 del 1993 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V. le precedenti massime B, C e D. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte