Sentenza 422/1995 (ECLI:IT:COST:1995:422)
Massima numero 22742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 422/95 F. ELEZIONI - ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - DISCIPLINA - MISURE PREVEDENTI LIMITI, VINCOLI O RISERVE NELLE LISTE DEI CANDIDATI IN RAGIONE DEL LORO SESSO, INTRODOTTE, IN LEGGI STATALI E REGIONALI, RIGUARDO ALLE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AI CONSIGLI REGIONALI E AGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI - CONTENUTO NORMATIVO SOSTANZIALMENTE IDENTICO A QUELLO DI DISPOSIZIONE STATALE, CONCERNENTE LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI IN NESSUN CASO LA APPARTENENZA ALL'UNO O ALL'ALTRO SESSO PUO' ESSERE ASSUNTA A REQUISITO DI ELEGGIBILITA' O DI CANDIDABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 422/95 F. ELEZIONI - ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - DISCIPLINA - MISURE PREVEDENTI LIMITI, VINCOLI O RISERVE NELLE LISTE DEI CANDIDATI IN RAGIONE DEL LORO SESSO, INTRODOTTE, IN LEGGI STATALI E REGIONALI, RIGUARDO ALLE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AI CONSIGLI REGIONALI E AGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI - CONTENUTO NORMATIVO SOSTANZIALMENTE IDENTICO A QUELLO DI DISPOSIZIONE STATALE, CONCERNENTE LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI IN NESSUN CASO LA APPARTENENZA ALL'UNO O ALL'ALTRO SESSO PUO' ESSERE ASSUNTA A REQUISITO DI ELEGGIBILITA' O DI CANDIDABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 51, comma primo, Cost., dell'art. 5, comma secondo, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che riguardo alla elezione a consigliere comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, prevedeva che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 7, comma primo, ultimo periodo, della stessa legge n. 81 del 1993 - che contiene identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - nonche', in quanto contengono analoghe misure , le nuove formulazioni degli stessi artt. 5, comma secondo, ultimo periodo, e 7, comma primo, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415. Ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 va inoltre fatta nei confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative, ivi comprese quelle contenute in leggi regionali, data la sostanziale identita' di contenuti normativi con la disposizione statale riconosciuta illegittima, non potendo essere lasciati spazi di incostituzionalita' (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in una materia, quale quella elettorale, dove la certezza del diritto e' di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale deve essere quindi estesa, riguardo alla elezione alla Camera dei deputati, all'art. 4, comma secondo, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277; riguardo alla elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, all'art. 1, comma sesto, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; riguardo alla elezione degli organi delle amministrazioni comunali nel Trentino-Alto Adige, agli artt. 41, comma terzo, 42, comma terzo, e 43, comma quarto, ultimo periodo, e comma quinto, ultimo periodo, del testo unico delle leggi regionali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L; riguardo alle elezioni comunali nel Friuli-Venezia Giulia, all'art. 6, comma primo, ultimo periodo, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e infine, riguardo alle elezioni comunali nella Valle d'Aosta, all'art. 32, commi terzo e quarto, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4. - V. la precedente massima E. red.: S. P.
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 51, comma primo, Cost., dell'art. 5, comma secondo, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che riguardo alla elezione a consigliere comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, prevedeva che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 7, comma primo, ultimo periodo, della stessa legge n. 81 del 1993 - che contiene identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - nonche', in quanto contengono analoghe misure , le nuove formulazioni degli stessi artt. 5, comma secondo, ultimo periodo, e 7, comma primo, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415. Ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 va inoltre fatta nei confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative, ivi comprese quelle contenute in leggi regionali, data la sostanziale identita' di contenuti normativi con la disposizione statale riconosciuta illegittima, non potendo essere lasciati spazi di incostituzionalita' (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in una materia, quale quella elettorale, dove la certezza del diritto e' di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale deve essere quindi estesa, riguardo alla elezione alla Camera dei deputati, all'art. 4, comma secondo, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277; riguardo alla elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, all'art. 1, comma sesto, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; riguardo alla elezione degli organi delle amministrazioni comunali nel Trentino-Alto Adige, agli artt. 41, comma terzo, 42, comma terzo, e 43, comma quarto, ultimo periodo, e comma quinto, ultimo periodo, del testo unico delle leggi regionali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L; riguardo alle elezioni comunali nel Friuli-Venezia Giulia, all'art. 6, comma primo, ultimo periodo, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e infine, riguardo alle elezioni comunali nella Valle d'Aosta, all'art. 32, commi terzo e quarto, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4. - V. la precedente massima E. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27