Sentenza 423/1995 (ECLI:IT:COST:1995:423)
Massima numero 22743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 423/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RAPPORTO CON IL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTI SOPRAVVENUTI COMPORTANTI LA ESTINZIONE DI QUEST'ULTIMO - INFLUENZA SULLA AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 423/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RAPPORTO CON IL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTI SOPRAVVENUTI COMPORTANTI LA ESTINZIONE DI QUEST'ULTIMO - INFLUENZA SULLA AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, gli eventuali fatti successivi all'emissione dell'ordinanza di rimessione, ancorche' potenzialmente conducenti a comportare, nel processo 'a quo', il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire della parte attrice con conseguente cessazione della materia del contendere, non sono idonei ad incidere sulla ammissibilita' della sollevata questione. (Nella specie, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso per la mancata inclusione - nel combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223, tra i periodi di "lavoro effettivamente prestato", agli effetti della integrazione del requisito dell'anzianita' minima di servizio, richiesto per avere diritto alla indennita' di mobilita' - dei giorni di assenza per gravidanza o puerperio, la Corte ha escluso che l'avvenuta corresponsione, da parte dell'INPS, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, dell'indennita' di mobilita' richiesta dalla ricorrente, potesse rendere irrilevante la ormai sollevata questione). red.: S. P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, gli eventuali fatti successivi all'emissione dell'ordinanza di rimessione, ancorche' potenzialmente conducenti a comportare, nel processo 'a quo', il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire della parte attrice con conseguente cessazione della materia del contendere, non sono idonei ad incidere sulla ammissibilita' della sollevata questione. (Nella specie, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso per la mancata inclusione - nel combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223, tra i periodi di "lavoro effettivamente prestato", agli effetti della integrazione del requisito dell'anzianita' minima di servizio, richiesto per avere diritto alla indennita' di mobilita' - dei giorni di assenza per gravidanza o puerperio, la Corte ha escluso che l'avvenuta corresponsione, da parte dell'INPS, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, dell'indennita' di mobilita' richiesta dalla ricorrente, potesse rendere irrilevante la ormai sollevata questione). red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 22