Sentenza 423/1995 (ECLI:IT:COST:1995:423)
Massima numero 22744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 423/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DA IMPRESE, DIVERSE DA QUELLE EDILI, RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI INTEGRAZIONE SALARIALE - DISOCCUPAZIONE DA LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MOBILITA', MA SOLO PER CHI ABBIA UN'ANZIANITA' DI SERVIZIO DI DODICI MESI, DI CUI ALMENO SEI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - COMPUTABILITA', AL FINE DELL'INTEGRAZIONE DI TALE REQUISITO, DEI SOLI GIORNI NON LAVORATI PER FERIE, FESTIVITA' ED INFORTUNI SUL LAVORO - LAMENTATA IMMOTIVATA ESCLUSIONE DI TUTTI GLI ALTRI CASI DI SOSPENSIONE LEGALE DEL RAPPORTO DI LAVORO GENERICAMENTE CCONSIDERATA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA, IN QUANTO LA DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISULTA GIUSTIFICATA DALLE PECULIARITA' DELLE IPOTESI CONSIDERATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 423/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DA IMPRESE, DIVERSE DA QUELLE EDILI, RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI INTEGRAZIONE SALARIALE - DISOCCUPAZIONE DA LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MOBILITA', MA SOLO PER CHI ABBIA UN'ANZIANITA' DI SERVIZIO DI DODICI MESI, DI CUI ALMENO SEI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - COMPUTABILITA', AL FINE DELL'INTEGRAZIONE DI TALE REQUISITO, DEI SOLI GIORNI NON LAVORATI PER FERIE, FESTIVITA' ED INFORTUNI SUL LAVORO - LAMENTATA IMMOTIVATA ESCLUSIONE DI TUTTI GLI ALTRI CASI DI SOSPENSIONE LEGALE DEL RAPPORTO DI LAVORO GENERICAMENTE CCONSIDERATA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA, IN QUANTO LA DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISULTA GIUSTIFICATA DALLE PECULIARITA' DELLE IPOTESI CONSIDERATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento di integrazione salariale, la equiparazione al "lavoro effettivamente prestato" - al fine del calcolo dell'anzianita' minima di sei mesi richiesta perche' il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennita' di mobilita' - delle sole ipotesi di ferie, festivita' ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche della stessa, trova sufficiente giustificazione, di fronte ai principi di eguaglianza e di garanzia della tutela previdenziale, nella peculiarita' delle ipotesi considerate. Mentre, infatti, da una parte, ferie e festivita' attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), dall'altra, l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificita' in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - del combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S. P.
Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento di integrazione salariale, la equiparazione al "lavoro effettivamente prestato" - al fine del calcolo dell'anzianita' minima di sei mesi richiesta perche' il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennita' di mobilita' - delle sole ipotesi di ferie, festivita' ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche della stessa, trova sufficiente giustificazione, di fronte ai principi di eguaglianza e di garanzia della tutela previdenziale, nella peculiarita' delle ipotesi considerate. Mentre, infatti, da una parte, ferie e festivita' attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), dall'altra, l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificita' in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - del combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte