Sentenza 423/1995 (ECLI:IT:COST:1995:423)
Massima numero 22745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22743  22744


Titolo
SENT. 423/95 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DA IMPRESE, DIVERSE DA QUELLE EDILI, RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI INTEGRAZIONE SALARIALE - DISOCCUPAZIONE DA LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MOBILITA' SOLO PER CHI ABBIA UN'ANZIANITA' DI SERVIZIO DI DODICI MESI, DI CUI ALMENO SEI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - NON COMPUTABILITA' AL FINE DELL'INTEGRAZIONE DI TALE REQUISITO, DEI PERIODI DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA O PUERPERIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO, COLLEGATO A QUELLO DELLA EGUAGLIANZA, E GIA' PUNTUALMENTE APPLICATO NELLE NORME CHE AD ALTRI EFFETTI PREVEDONO LA COMPUTABILITA' DEI SUDDETTI PERIODI, CHE IMPONE ALLA LEGGE DI IMPEDIRE CHE DALLA MATERNITA' E DAGLI IMPEGNI CONNESSI ALLA CURA DEL BAMBINO POSSANO DERIVARE CONSEGUENZE DISCRIMINATORIE PER LA LAVORATRICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il rilievo dato dal principio posto dall'art. 37 Cost. - collegato al principio di eguaglianza - al valore rappresentato dal ruolo di madre lavoratrice, comporta che, nel rapporto di lavoro, non possono frapporsi ne' ostacoli, ne' remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio, dovendo essere assicurata una "speciale adeguata protezione" al bambino e alla madre, la quale deve essere posta in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare. Tale speciale esigenza di tutela - gia' espressa in via generale dal disposto degli artt. 6 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che prevedono la computabilita' nell'anzianita' di servizio della lavoratrice in gravidanza o puerperio sia dei periodi di astensione obbligatoria sia di quelli di astensione facoltativa dal servizio - e' contraddetta dall'impugnato combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, non prevedono la computabilita', al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato perche' il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennita' di mobilita', dei periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio. Pertanto il citato combinato disposto deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione dell'art. 37, primo comma, Cost., collegato all'art. 3, comma primo, Cost.. - Sulle implicazioni del principio posto dall'art. 37, comma primo, Cost., v. S. nn. 181/1993, 61/1991 e 132/1991. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 37  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte