Sentenza 424/1995 (ECLI:IT:COST:1995:424)
Massima numero 22746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22747


Titolo
SENT. 424/95 A. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRIBUTI GES.CA.L. A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI - POSSIBILE PARZIALE UTILIZZAZIONE DI TALI CONTRIBUTI, IN MISURA COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A LIRE 250 MILIARDI, PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DISTRUTTI O DANNEGGIATI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE - INDEBITO STORNO DALLE FINALITA' DEL PRELIEVO, DESTINATO, NEL SUO INTERO AMMONTARE, A SODDISFARE LE ESIGENZE ABITATIVE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, A FAVORE DI SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - CONSEGUENTE IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Testo
In base ai principi gia' affermati dalla Corte in altra occasione circa la esclusiva finalita' dei contributi GES.CA.L. posti a carico dei lavoratori dipendenti - finalita' ribadita dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - alla soddisfazione delle esigenze abitative degli stessi lavoratori, lo storno da tali finalita', operato questa volta dall'art. 1, comma decimo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - che dispone la proroga dei contributi fino al 31 dicembre 1995 - col destinare una parte delle complessive risorse, fino al limite di 250 miliardi di lire, alla realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui ai decreti-legge nn. 426 e 471 del 1992, in tal modo ammettendo alla fruizione di una parte dei contributi, soggetti individuati, a prescindere dalla qualita' di lavoratori dipendenti, soltanto in funzione della subita incidenza nel loro patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi di quelle calamita', oltre a palesarsi irragionevole in se', comporta anche una equiparazione di trattamento di situazioni diverse lesiva del principio di eguaglianza. Percio' - assorbita la censura, avanzata, in subordine, in riferimento all'art. 53 Cost., riguardo alla stessa imposizione dei contributi - il citato art. 1, comma decimo, legge n. 498 del 1992 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., limitatamente al parziale utilizzo dei contributi - previsto nei periodi secondo e terzo - per le diverse su cennate finalita'. - Con identica 'ratio decidendi', su questione vertente sulla norma, di analogo contenuto, prevista dall'art. 22, legge 11 marzo 1988, n. 67, S. n. 241/1989. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte