Sentenza 424/1995 (ECLI:IT:COST:1995:424)
Massima numero 22747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22746


Titolo
SENT. 424/95 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRIBUTI GES.CA.L. A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI - RITENUTA POSSIBILE UTILIZZAZIONE DEL PRELIEVO ANCHE PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEI LAVORATORI AUTONOMI, BENCHE' NON TENUTI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - ASSERITA CONSEGUENTE INCOSTITUZIONALITA', PER CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DELL'IMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI - INSUSSISTENZA, ESSENDO STATA RIPRISTINATA, IN LINEA GENERALE, CON NORMA DI LEGGE SUCCESSIVA A QUELLE IMPUGNATE, E TUTTORA OPERANTE, LA ORIGINARIA DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI GES.CA.L. ALLE ESIGENZE ABITATIVE DEI SOLI LAVORATORI DIPENDENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1, comma decimo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel prorogare, fino al 31 dicembre 1995, il regime normativo dei contributi GES.CA.L., lo ha recepito tal quale esso era presente nell'ordinamento al momento della sua entrata in vigore, comprensivo quindi - anche - della ripristinata (dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67) destinazione dei contributi, in linea generale, alle finalita' originarie relative alle esigenze abitative dei soli lavoratori dipendenti. Non puo' percio' dirsi che l'imposizione dei contributi a questa sola categoria di lavoratori - cosi' come prevista dal combinato disposto degli artt. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 della legge 4 agosto 1978, n. 457 - sia in contrasto con i principi della eguaglianza e della capacita' contributiva perche' - come ha erroneamente sostenuto il giudice rimettente - in conseguenza della erogazione di parte dei contributi disposta dall'art. 35 della legge n. 457 del 1978 a favore degli I.A.C.P., si sarebbe avuta una estensione della platea dei beneficiari del provvedimento ai lavoratori autonomi - benche' non incisi dai contributi - come potenziali assegnatari delle abitazioni costruite dai suddetti istituti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 legge 5 agosto 1978, n. 457). - Con 'ratio decidendi' in parte identica, su questione concernente lo stesso art. 35, legge n. 457 del 1978, S. n. 241/1989. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte