Sentenza 425/1995 (ECLI:IT:COST:1995:425)
Massima numero 22748
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 425/95. PROVINCE AUTONOME - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - PRETESA INVASIONE DI COMPETENZE STATUTARIAMENTE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE AUTONOME - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI STABILIRE L'INDIRIZZO DI POLITICA ESTERA E DI DISCIPLINARNE LO SVOLGIMENTO - REALE NATURA DELL'ATTO OGGETTO DEL CONFLITTO INESATTAMENTE QUALIFICATO ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA ALL'ESTERO DISPOSTE DALLO STATUTO.
SENT. 425/95. PROVINCE AUTONOME - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - PRETESA INVASIONE DI COMPETENZE STATUTARIAMENTE ATTRIBUITE ALLE PROVINCE AUTONOME - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI STABILIRE L'INDIRIZZO DI POLITICA ESTERA E DI DISCIPLINARNE LO SVOLGIMENTO - REALE NATURA DELL'ATTO OGGETTO DEL CONFLITTO INESATTAMENTE QUALIFICATO ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA ALL'ESTERO DISPOSTE DALLO STATUTO.
Testo
Vanno respinti i ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento, volti a censurare l'invasione di competenze ad esse attribuite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel conflitto di attribuzione promosso nei confronti dello Stato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, dal titolo "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle province autonome", in quanto il decreto impugnato non si sostanzia in un atto di indirizzo e coordinamento, benche' si autoqualifichi come tale, ossia in un atto destinato ad indirizzare e coordinare l'attivita' amministrativa di soggetti dotati di autonomia, bensi' ha natura essenzialmente diretta a disciplinare tempi e modi di esercizio di poteri appartenenti allo Stato, cui spetta adottare disposizioni per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero e di mero rilievo internazionale, sia pure riferite ad attivita' di competenza regionale e provinciale, in virtu' dell'esclusiva competenza, propria degli organi centrali dello Stato, di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera. Peraltro il decreto impugnato delimita espressamente il proprio ambito oggettivo di applicazione, salvaguardando pienamente la specificita' dell'autonomia provinciale e la prevalenza delle disposizioni che la garantiscono, nel contesto dello Statuto e delle altre norme proprie a tali enti, di modo che per quanto specificamente riguarda l'attivita' di promozione all'estero nel campo turistico, continuano a trovare immediata applicazione le norme di attuazione dello Statuto speciale, invocate dalle ricorrenti. red.: F. Mangano
Vanno respinti i ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento, volti a censurare l'invasione di competenze ad esse attribuite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel conflitto di attribuzione promosso nei confronti dello Stato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, dal titolo "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle province autonome", in quanto il decreto impugnato non si sostanzia in un atto di indirizzo e coordinamento, benche' si autoqualifichi come tale, ossia in un atto destinato ad indirizzare e coordinare l'attivita' amministrativa di soggetti dotati di autonomia, bensi' ha natura essenzialmente diretta a disciplinare tempi e modi di esercizio di poteri appartenenti allo Stato, cui spetta adottare disposizioni per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero e di mero rilievo internazionale, sia pure riferite ad attivita' di competenza regionale e provinciale, in virtu' dell'esclusiva competenza, propria degli organi centrali dello Stato, di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera. Peraltro il decreto impugnato delimita espressamente il proprio ambito oggettivo di applicazione, salvaguardando pienamente la specificita' dell'autonomia provinciale e la prevalenza delle disposizioni che la garantiscono, nel contesto dello Statuto e delle altre norme proprie a tali enti, di modo che per quanto specificamente riguarda l'attivita' di promozione all'estero nel campo turistico, continuano a trovare immediata applicazione le norme di attuazione dello Statuto speciale, invocate dalle ricorrenti. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte