Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22809  22811  22812  22813  22814  22815  22816  22817  22818  22819  22820


Titolo
SENT. 427/95 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - DEDOTTA MANCANZA DEI CARATTERI DI STRAORDINARIETA' ED ECCEZIONALITA' - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - ESCLUSIONE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina del condono, che sarebbe sprovvista di quei caratteri di straordinarieta' ed eccezionalita' che, soli, la giustificherebbero, ne' sarebbe collegata alla tutela di valori oggettivi, bensi' ispirata esclusivamente da finalita' di ordine economico-finanziario. Invero, la riapertura e l'estensione dei termini (riferiti all'epoca dell'abuso commesso) del condono edilizio (peraltro con ulteriori limiti e presupposti riduttivi), sono disposti da una normativa del tutto eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria e di riassetto del territorio ed anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria. Del resto, l'entita' e la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e la sua persistenza, anche successivamente alla legge n. 47 del 1985, giustificano la necessita' di un recupero della legalita' attraverso la regolamentazione dell'assetto del territorio, al fine di procedere ad un definitivo riordino della materia, anche attraverso la collegata normativa di urgenza in corso di trattazione parlamentare. Peraltro, una tale situazione, ove fosse reiterata, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini, riferiti all'epoca dell'abuso sanabile, non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perche' contrastanti con la tutela del territorio. - V. S. n. 416/1995. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte