Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 427/95 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE FINALITA' PROPRIE DELLA PENA ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/95 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE FINALITA' PROPRIE DELLA PENA ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che la estinzione della punibilita' contrasterebbe con le finalita' proprie della pena, cioe' con la difesa degli stessi beni tutelati attraverso l'incriminazione, che rappresenta un limite costituzionale al potere di clemenza, sotto il profilo della irragionevolezza. La normativa sul condono, infatti, ha carattere del tutto eccezionale e presenta aspetti che sono direttamente volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio. Del resto il sistema del nuovo condono, anche in connessione indissolubile con le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica dettate dalla decretazione di urgenza in corso di trattazione parlamentare (decreto legge n. 319 del 1995), non si limita ad una riapertura dei termini, ma introduce nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive, che circoscrivono l'ambito della definizione agevolata e riequilibrano situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici (esclusione degli abusi maggiori, tutela dei diritti soggettivi dei terzi confinanti, tutela dei comuni per l'onere di urbanizzazione, tutela dei boschi distrutti o danneggiati; esclusione degli abusi posti in essere da soggetti condannati per gravi reati), il che dimostra un serio intento di porre in atto una risistemazione della materia del governo del territorio idonea ad impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso la sua repressione. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che la estinzione della punibilita' contrasterebbe con le finalita' proprie della pena, cioe' con la difesa degli stessi beni tutelati attraverso l'incriminazione, che rappresenta un limite costituzionale al potere di clemenza, sotto il profilo della irragionevolezza. La normativa sul condono, infatti, ha carattere del tutto eccezionale e presenta aspetti che sono direttamente volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio. Del resto il sistema del nuovo condono, anche in connessione indissolubile con le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica dettate dalla decretazione di urgenza in corso di trattazione parlamentare (decreto legge n. 319 del 1995), non si limita ad una riapertura dei termini, ma introduce nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive, che circoscrivono l'ambito della definizione agevolata e riequilibrano situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici (esclusione degli abusi maggiori, tutela dei diritti soggettivi dei terzi confinanti, tutela dei comuni per l'onere di urbanizzazione, tutela dei boschi distrutti o danneggiati; esclusione degli abusi posti in essere da soggetti condannati per gravi reati), il che dimostra un serio intento di porre in atto una risistemazione della materia del governo del territorio idonea ad impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso la sua repressione. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte