Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 427/95 D. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI CHE NON HANNO COMMESSO ABUSI - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/95 D. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI CHE NON HANNO COMMESSO ABUSI - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che si determinerebbe una irrazionale discriminazione tra i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato opere non solo in assenza di concessione, ma anche in difformita' delle previsioni degli strumenti urbanistici (c.d. abuso sostanziale), attraverso il versamento di una somma beneficiano degli effetti del condono, anche se si tratti di soggetti che abbiano gia' usufruito della precedente misura di clemenza di cui alla legge n. 47 del 1985. Infatti, in considerazione delle finalita' da realizzare in maniera indissolubile attraverso la connessione con la decretazione di urgenza in corso di trattazione parlamentare (decreto legge n. 319 del 1995), e del fatto che le scelte operate dal legislatore hanno il carattere della ragionevolezza, deve escludersi la sussistenza di una irrazionale discriminazione tra cittadini, e cio' anche con riferimento a coloro che abbiano gia' usufruito, per precedenti opere abusive, del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, non assumendo tale circostanza alcuna autonoma rilevanza sul piano del giudizio di conformita' al precetto costituzionale invocato. - V. anche le precedenti massime B e C. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che si determinerebbe una irrazionale discriminazione tra i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato opere non solo in assenza di concessione, ma anche in difformita' delle previsioni degli strumenti urbanistici (c.d. abuso sostanziale), attraverso il versamento di una somma beneficiano degli effetti del condono, anche se si tratti di soggetti che abbiano gia' usufruito della precedente misura di clemenza di cui alla legge n. 47 del 1985. Infatti, in considerazione delle finalita' da realizzare in maniera indissolubile attraverso la connessione con la decretazione di urgenza in corso di trattazione parlamentare (decreto legge n. 319 del 1995), e del fatto che le scelte operate dal legislatore hanno il carattere della ragionevolezza, deve escludersi la sussistenza di una irrazionale discriminazione tra cittadini, e cio' anche con riferimento a coloro che abbiano gia' usufruito, per precedenti opere abusive, del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, non assumendo tale circostanza alcuna autonoma rilevanza sul piano del giudizio di conformita' al precetto costituzionale invocato. - V. anche le precedenti massime B e C. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte