Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22809  22810  22811  22812  22814  22815  22816  22817  22818  22819  22820


Titolo
SENT. 427/95 E. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATO MANCATO BILANCIAMENTO CON VALORI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI - ARTT. 2, 9, 32, 41, 42 COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo del mancato bilanciamento con altri beni oggetto di tutela costituzionale. Invero, la normativa impugnata risponde adeguatamente proprio alla finalita' di realizzare un contemperamento dei valori in giuoco, quelli del paesaggio, della salute, della conformita' della iniziativa economica privata all'utilita' sociale, della funzione sociale della proprieta' da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignita' umana, dell'abitazione e del lavoro dall'altra. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte