Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22809  22810  22811  22812  22813  22815  22816  22817  22818  22819  22820


Titolo
SENT. 427/95 F. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo del contrasto con il principio di obbligatorieta' della azione penale. Tale principio, invero, risulta violato quando il legislatore vi abbia derogato senza alcuna giustificazione razionale, il che nella specie non si verifica. - V. anche le precedenti massime B, C, D, nonche' S. nn. 89/1982, 370/1988. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte