Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22809  22810  22811  22812  22813  22814  22816  22817  22818  22819  22820


Titolo
SENT. 427/95 G. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che la reiterazione di provvedimenti di clemenza indurrebbe nel cittadino la convinzione della possibilita' di violare impunemente la legge, in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena. Tale contrasto e' infatti escluso dalla necessita' - nella valutazione del legislatore non irragionevole - del ricorso alla misura del condono-oblazione. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte