Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22809  22810  22811  22812  22813  22814  22815  22816  22817  22818  22820


Titolo
SENT. 427/95 M. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - ORDINE DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO - INOTTEMPERANZA - ACQUISIZIONE GRATUITA DEL BENE AL PATRIMONIO DEL COMUNE - ARTT. 43 L. N. 47 DEL 1985 E 39 L. N. 724 DEL 1994 - POSSIBILITA' DI OTTENERE LA SANATORIA DI IMMOBILE GIA' PASSATO IN PROPRIETA' DEL COMUNE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI BENI DEI COMUNI E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 42, 119 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che le norme impugnate, nei casi di acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale per omessa esecuzione nei termini dell'ordine di demolizione, consentirebbero la sanatoria nonostante che il responsabile dell'abuso non sia piu' proprietario del bene, e quindi configurerebbero una sorta di espropriazione senza corrispettivo a danno del comune e violerebbero il diritto di proprieta' dei beni dei comuni nonche' il principio di ragionevolezza, consentendo ad un soggetto che non e' piu' titolare di un diritto, di farlo valere contro chi ne e' titolare. Invero, deve escludersi che la discrezionalita' del legislatore sia stata esercitata in modo irragionevole, dovendo le disposizioni impugnate essere interpretate nel senso che la previsione della acquisizione gratuita al patrimonio del comune della costruzione abusiva e dell'area sulla quale essa insiste, in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, ha carattere sanzionatorio, rappresentando la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, eseguita una opera abusiva, non adempie l'obbligo di demolirla. Pertanto, in quanto provvedimento sanzionatorio, la confisca resta soggetta, sotto il profilo dei fatti impeditivi della sanatoria, alla disposizione di cui all'art. 43, primo comma, della legge n. 47 del 1985 (tenuto conto dell'interpretazione autentica data dall'art. 12 bis del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, introdotto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68). Lo stesso legislatore, peraltro, ha posto un limite alla possibilita' di sanatoria, attribuendo preminenza all'interesse pubblico quando l'interesse privato alla concessione del condono venga a trovarsi in conflitto con questo, e cioe' quando si sia gia' verificata una effettiva destinazione del bene ad una attivita' di pubblica utilita', e facendo in ogni caso salvi i diritti dei terzi sugli immobili. - V. S. n. 345/1991 e O. n. 82/1991. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte