Sentenza 427/1995 (ECLI:IT:COST:1995:427)
Massima numero 22820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 427/95 N. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - ARTT. 31 L. N. 47 DEL 1985 E 39 L. N. 724 DEL 1994 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO - OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DEL VINCOLO MA SULLA BASE DI CONCESSIONE EDILIZIA ED IN ASSENZA DELLA SOLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PRETESA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA SANATORIA - DENUNZIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE OPERE REALIZZATE SENZA CONCESSIONE EDILIZIA NE' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA CONCESSIONE IN SANATORIA ANCHE PER CHI AVEVA GIA' OTTENUTO LA CONCESSIONE EDILIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 427/95 N. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - ARTT. 31 L. N. 47 DEL 1985 E 39 L. N. 724 DEL 1994 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO - OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DEL VINCOLO MA SULLA BASE DI CONCESSIONE EDILIZIA ED IN ASSENZA DELLA SOLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PRETESA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA SANATORIA - DENUNZIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE OPERE REALIZZATE SENZA CONCESSIONE EDILIZIA NE' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA CONCESSIONE IN SANATORIA ANCHE PER CHI AVEVA GIA' OTTENUTO LA CONCESSIONE EDILIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non consentirebbero la concessione della sanatoria e la estinzione dei reati per le opere su aree sottoposte a vincolo, che siano state eseguite in violazione del vincolo stesso, ma sulla base di una concessione edilizia gia' conseguita, nonche' dell'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, a seguito del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinata al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, sollevata, sotto il profilo della disparita' di trattamento, sulla base del presupposto interpretativo che la domanda di condono potrebbe essere presentata solo per le opere eseguite senza concessione edilizia e non anche per quelle realizzate in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, sicche' l'estinzione del reato sarebbe possibile per chi, nelle aree sottoposte a vincolo, abbia realizzato interventi urbanistici senza richiedere ne' concessione ne' autorizzazione paesaggistica, mentre non si verificherebbe nella ipotesi, meno grave, di chi abbia realizzato analoghi interventi, richiedendo ed ottenendo la concessione edilizia, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica. Si tratta, infatti, di una interpretazione erronea, essendo evidente che la concessione gia' ottenuta non esclude la possibilita' di condono e di oblazione al fine di eliminare incertezze (anche meramente soggettive) o dubbi di validita' o eliminare in radice la possibilita' di annullamento, di contestazioni e la possibilita' di sanzioni per vizi sia formali o procedurali che sostanziali, dando cosi' certezza alla costruzione. Pertanto, la licenza o la concessione edilizia a suo tempo ottenuta puo' coesistere con una concessione ottenibile in sanatoria e concorre a formare, insieme alla concessione in sanatoria sulla base del condono-oblazione, quella fattispecie, completata dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che determina l'effetto estintivo del reato. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non consentirebbero la concessione della sanatoria e la estinzione dei reati per le opere su aree sottoposte a vincolo, che siano state eseguite in violazione del vincolo stesso, ma sulla base di una concessione edilizia gia' conseguita, nonche' dell'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, a seguito del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinata al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, sollevata, sotto il profilo della disparita' di trattamento, sulla base del presupposto interpretativo che la domanda di condono potrebbe essere presentata solo per le opere eseguite senza concessione edilizia e non anche per quelle realizzate in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, sicche' l'estinzione del reato sarebbe possibile per chi, nelle aree sottoposte a vincolo, abbia realizzato interventi urbanistici senza richiedere ne' concessione ne' autorizzazione paesaggistica, mentre non si verificherebbe nella ipotesi, meno grave, di chi abbia realizzato analoghi interventi, richiedendo ed ottenendo la concessione edilizia, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica. Si tratta, infatti, di una interpretazione erronea, essendo evidente che la concessione gia' ottenuta non esclude la possibilita' di condono e di oblazione al fine di eliminare incertezze (anche meramente soggettive) o dubbi di validita' o eliminare in radice la possibilita' di annullamento, di contestazioni e la possibilita' di sanzioni per vizi sia formali o procedurali che sostanziali, dando cosi' certezza alla costruzione. Pertanto, la licenza o la concessione edilizia a suo tempo ottenuta puo' coesistere con una concessione ottenibile in sanatoria e concorre a formare, insieme alla concessione in sanatoria sulla base del condono-oblazione, quella fattispecie, completata dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che determina l'effetto estintivo del reato. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte