Sentenza 428/1995 (ECLI:IT:COST:1995:428)
Massima numero 22673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:
22674
Titolo
SENT. 428/95 A. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO IN MATERIA DI PENSIONI CIVILI O MILITARI - IMPUGNATIVE E PROCEDIMENTO - PARTE PRIVATA - PRESENTAZIONE DEL RICORSO E DELLA DIFESA SCRITTA - AMMISSIBILITA' - DIFESA PERSONALE ORALE IN UDIENZA - ESCLUSIONE - ART. 6, CO. 5, D.L. N. 453 DEL 1994 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 428/95 A. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO IN MATERIA DI PENSIONI CIVILI O MILITARI - IMPUGNATIVE E PROCEDIMENTO - PARTE PRIVATA - PRESENTAZIONE DEL RICORSO E DELLA DIFESA SCRITTA - AMMISSIBILITA' - DIFESA PERSONALE ORALE IN UDIENZA - ESCLUSIONE - ART. 6, CO. 5, D.L. N. 453 DEL 1994 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza. Infatti, al privato non e' interdetto il ricorso alla difesa tecnica e comunque gli e' dato scegliere di affidarsi al ricorso scritto (sollecitando i poteri ufficiosi del giudice) o di coniugare l'atto presentato in sede di autodifesa con una eventuale difesa tecnica successiva. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza. Infatti, al privato non e' interdetto il ricorso alla difesa tecnica e comunque gli e' dato scegliere di affidarsi al ricorso scritto (sollecitando i poteri ufficiosi del giudice) o di coniugare l'atto presentato in sede di autodifesa con una eventuale difesa tecnica successiva. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte