Sentenza 428/1995 (ECLI:IT:COST:1995:428)
Massima numero 22674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:
22673
Titolo
SENT. 428/95 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO IN MATERIA DI PENSIONI CIVILI O MILITARI - IMPUGNATIVE E PROCEDIMENTO - PARTE PRIVATA - PRESENTAZIONE DEL RICORSO E DELLA DIFESA SCRITTA - AMMISSIBILITA' - DIFESA IN UDIENZA - DIFESA ORALE DELL'AMMINISTRAZIONE - AMMISSIBILITA' - DIFESA ORALE DELLA PARTE PRIVATA - ESCLUSIONE - ART. 6, CO. 5, D.L. N. 453 DEL 1994 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 428/95 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO IN MATERIA DI PENSIONI CIVILI O MILITARI - IMPUGNATIVE E PROCEDIMENTO - PARTE PRIVATA - PRESENTAZIONE DEL RICORSO E DELLA DIFESA SCRITTA - AMMISSIBILITA' - DIFESA IN UDIENZA - DIFESA ORALE DELL'AMMINISTRAZIONE - AMMISSIBILITA' - DIFESA ORALE DELLA PARTE PRIVATA - ESCLUSIONE - ART. 6, CO. 5, D.L. N. 453 DEL 1994 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra parte privata ed amministrazione convenuta, la quale puo' invece intervenire direttamente anche nella fase orale della discussione. Infatti, non e' intrinsecamente irrazionale la scissione delle modalita' di esercizio del diritto di difesa, perche' questo puo' essere diversamente regolato, anche attraverso una totale o parziale eliminazione dell'onere del patrocinio, qualora ricorrano plausibili giustificazioni. Nella fattispecie la diversita' di trattamento e' giustificata dal fatto che il funzionario dell'amministrazione e' dotato di una qualificazione tecnico-giuridica, talvolta altamente specialistica, che lo legittima a difendere l'ente nelle varie fasi processuali, mentre il privato (facultizzato comunque a scegliere la difesa tecnica) generalmente ne e' privo. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra parte privata ed amministrazione convenuta, la quale puo' invece intervenire direttamente anche nella fase orale della discussione. Infatti, non e' intrinsecamente irrazionale la scissione delle modalita' di esercizio del diritto di difesa, perche' questo puo' essere diversamente regolato, anche attraverso una totale o parziale eliminazione dell'onere del patrocinio, qualora ricorrano plausibili giustificazioni. Nella fattispecie la diversita' di trattamento e' giustificata dal fatto che il funzionario dell'amministrazione e' dotato di una qualificazione tecnico-giuridica, talvolta altamente specialistica, che lo legittima a difendere l'ente nelle varie fasi processuali, mentre il privato (facultizzato comunque a scegliere la difesa tecnica) generalmente ne e' privo. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte