Sentenza 429/1995 (ECLI:IT:COST:1995:429)
Massima numero 22750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22751  22752  22753  22754


Titolo
SENT. 429/95 A. VOTO (DIRITTO DI) - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEL VOTO - NESSI CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DI EGUAGLIANZA E CON IL PRINCIPIO DELLA SOVRANITA' POPOLARE.

Testo
L'eguaglianza del voto che la persona e' chiamata ad esprimere nell'elezione di organi politici riflette l'eguale dignita' di tutti i cittadini e rappresenta una particolare applicazione del principio fondamentale di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost.. L'eguaglianza del voto concorre inoltre a connotare come compiutamente corrispondente alla sovranita' popolare l'investitura di chi e' direttamente chiamato dal corpo elettorale a rivestire cariche pubbliche rappresentative. - Sul principio di eguaglianza del voto come particolare applicazione del principio fondamentale di eguaglianza v. S. n. 96/1968. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 48  co. 2

Altri parametri e norme interposte