Sentenza 429/1995 (ECLI:IT:COST:1995:429)
Massima numero 22751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 429/95 B. VOTO (DIRITTO DI) - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEL VOTO - CONTENUTO EFFETTIVO - LIMITI - NON RIFERIBILITA' AL RISULTATO CONCRETO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DELL'ELETTORE - IMPOSSIBILITA' DI RITENERE COSTITUZIONALIZZATA IN BASE AD ESSO, LA SCELTA PROPORZIONALISTICA.
SENT. 429/95 B. VOTO (DIRITTO DI) - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEL VOTO - CONTENUTO EFFETTIVO - LIMITI - NON RIFERIBILITA' AL RISULTATO CONCRETO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DELL'ELETTORE - IMPOSSIBILITA' DI RITENERE COSTITUZIONALIZZATA IN BASE AD ESSO, LA SCELTA PROPORZIONALISTICA.
Testo
Il principio di eguaglianza del voto, sancito dall'art. 48 Cost., in forza del quale, dovendo essere assicurati la pari capacita' elettorale dei cittadini e l'eguale valore numerico di ciascun voto, non sono ammesse forme di voto multiplo o plurimo, non si estende al risultato concreto della volonta' dell'elettore, risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema elettorale che il legislatore ordinario ha adottato per le elezioni politiche o amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari. Difatti l'Assemblea costituente, pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo costituzionalizzando una scelta proporzionalista o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria. - Cfr. S. nn. 39/1973 e 43/1961. red.: S. P.
Il principio di eguaglianza del voto, sancito dall'art. 48 Cost., in forza del quale, dovendo essere assicurati la pari capacita' elettorale dei cittadini e l'eguale valore numerico di ciascun voto, non sono ammesse forme di voto multiplo o plurimo, non si estende al risultato concreto della volonta' dell'elettore, risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema elettorale che il legislatore ordinario ha adottato per le elezioni politiche o amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari. Difatti l'Assemblea costituente, pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo costituzionalizzando una scelta proporzionalista o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria. - Cfr. S. nn. 39/1973 e 43/1961. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
co. 2
Altri parametri e norme interposte