Sentenza 429/1995 (ECLI:IT:COST:1995:429)
Massima numero 22752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22750  22751  22753  22754


Titolo
SENT. 429/95 C. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI -SEGGI DI MINORANZA - RIPARTIZIONE DI ESSI TRA LE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE CON CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO NON ELETTO, CON ATTRIBUZIONE A TALI GRUPPI DELLA SOMMA DELLE CIFRE ELETTORALI OTTENUTE DA CIASCUNA DELLE LISTE COLLEGATE E SUCCESSIVA RIPARTIZIONE TRA QUESTE ULTIME IN BASE AI RISPETTIVI QUOZIENTI - POSSIBILITA' CHE, DI CONSEGUENZA, ALLA SINGOLA LISTA COLLEGATA VENGANO ASSEGNATI PIU' SEGGI DI QUELLI ATTRIBUITI ALLA LISTA NON COLLEGATA CHE ABBIA OTTENUTO PIU' VOTI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEL VOTO, INTESO ANCHE COME RISPETTO DELLA SOVRANITA' POPOLARE - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI RITENERE COSTITUZIONALIZZATA, IN BASE A TALI PRINCIPI, RIGUARDO AI RISULTATI CONCRETI DELLE VOTAZIONI, UNA SCELTA PROPORZIONALISTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale, nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto, e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non da' luogo a violazione del principio costituzionale della eguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, Cost.. Tale principio, infatti, pur ricollegandosi al principio della sovranita' popolare, non puo' certo dare fondamento, per quanto riguarda i risultati delle votazioni, all'assunto di una costituzionalizzazione della scelta proporzionalistica. E d'altra parte, sia il collegamento di piu' liste, dichiarato - tanto per la maggioranza che per le minoranze - prima della votazione per l'elezione del sindaco, sia il sommare i voti ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra elettorale complessiva dei gruppi, trovano valida base nell'intento di attribuire un adeguato rilievo, riducendo la dispersione nell'utilizzazione dei voti, alle finalita' programmatiche. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1, secondo comma e 48, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48  co. 2

Costituzione  art. 1  co. 2

Altri parametri e norme interposte