Sentenza 429/1995 (ECLI:IT:COST:1995:429)
Massima numero 22753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 429/95 D. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI - SEGGI DI MINORANZA - RIPARTIZIONE DI ESSI TRA LE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE CON CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO NON ELETTO, CON ATTRIBUZIONE A TALI GRUPPI DELLA SOMMA DELLE CIFRE ELETTORALI OTTENUTE DA CIASCUNA DELLE LISTE COLLEGATE E SUCCESSIVA RIPARTIZIONE TRA QUESTE ULTIME IN BASE AI RISPETTIVI QUOZIENTI - POSSIBILITA' CHE, DI CONSEGUENZA, ALLA SINGOLA LISTA COLLEGATA VENGANO ASSEGNATI PIU' SEGGI DI QUELLI ATTRIBUITI A LISTA NON COLLEGATA CHE ABBIA OTTENUTO PIU' VOTI - DENUNCIATA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA EGUAGLIANZA DI CONDIZIONI DEI CANDIDATI ALLE CARICHE ELETTIVE - ESCLUSIONE - OGGETTIVA PREDETERMINAZIONE ED EGUALE OPERATIVITA' PER TUTTI I CANDIDATI DELL'ADOTTATO CRITERIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 429/95 D. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI - SEGGI DI MINORANZA - RIPARTIZIONE DI ESSI TRA LE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE CON CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO NON ELETTO, CON ATTRIBUZIONE A TALI GRUPPI DELLA SOMMA DELLE CIFRE ELETTORALI OTTENUTE DA CIASCUNA DELLE LISTE COLLEGATE E SUCCESSIVA RIPARTIZIONE TRA QUESTE ULTIME IN BASE AI RISPETTIVI QUOZIENTI - POSSIBILITA' CHE, DI CONSEGUENZA, ALLA SINGOLA LISTA COLLEGATA VENGANO ASSEGNATI PIU' SEGGI DI QUELLI ATTRIBUITI A LISTA NON COLLEGATA CHE ABBIA OTTENUTO PIU' VOTI - DENUNCIATA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA EGUAGLIANZA DI CONDIZIONI DEI CANDIDATI ALLE CARICHE ELETTIVE - ESCLUSIONE - OGGETTIVA PREDETERMINAZIONE ED EGUALE OPERATIVITA' PER TUTTI I CANDIDATI DELL'ADOTTATO CRITERIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non incide sulla parita' di condizione dei candidati alle cariche elettive garantita dall'art. 51, comma primo, Cost.. L'invocato precetto costituzionale, infatti, in rispondenza al principio generale di eguaglianza, si riferisce eminentemente alla capacita' di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, in base a requisiti che, fissati dalla legge, rispettino il principio di parita', ma non si vede come possa ledere tale principio un criterio di ripartizione e di assegnazione dei seggi oggettivamente predeterminato, che opera in modo eguale per tutti i candidati, attribuendo rilievo a collegamenti liberamente stabiliti dalle singole liste e sottoposti alla valutazione degli elettori. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 51, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ult. periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). red.: S. P.
Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non incide sulla parita' di condizione dei candidati alle cariche elettive garantita dall'art. 51, comma primo, Cost.. L'invocato precetto costituzionale, infatti, in rispondenza al principio generale di eguaglianza, si riferisce eminentemente alla capacita' di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, in base a requisiti che, fissati dalla legge, rispettino il principio di parita', ma non si vede come possa ledere tale principio un criterio di ripartizione e di assegnazione dei seggi oggettivamente predeterminato, che opera in modo eguale per tutti i candidati, attribuendo rilievo a collegamenti liberamente stabiliti dalle singole liste e sottoposti alla valutazione degli elettori. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 51, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ult. periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte