Sentenza 429/1995 (ECLI:IT:COST:1995:429)
Massima numero 22754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 429/95 E. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI - SEGGI DI MINORANZA - RIPARTIZIONE DI ESSI TRA LE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE CON CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO NON ELETTO, CON ATTRIBUZIONE A TALI GRUPPI DELLA SOMMA DELLE CIFRE ELETTORALI OTTENUTE DA CIASCUNA DELLE LISTE COLLEGATE E SUCCESSIVA RIPARTIZIONE TRA QUESTE ULTIME IN BASE AI RISPETTIVI QUOZIENTI - POSSIBILITA' CHE, DI CONSEGUENZA, ALLA SINGOLA LISTA COLLEGATA VENGANO ASSEGNATI PIU' SEGGI DI QUELLI ATTRIBUITI A LISTA NON COLLEGATA CHE ABBIA OTTENUTO PIU' VOTI - DENUNCIATA INCIDENZA SUI DIRITTI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, DEI PARTITI POLITICI NEL MOMENTO ELETTORALE - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI UNA IDENTIFICAZIONE TRA PARTITI E LISTE ELETTORALI - FONDAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA LISTE E DELL'ADOTTATO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL QUOZIENTE ELETTORALE DELLE LISTE COLLEGATE, NELLA LIBERA SCELTA, DA PARTE DEGLI STESSI PARTITI, DI PROGRAMMI POLITICI CONVERGENTI, E, RISPETTIVAMENTE, NELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLE MINORANZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 429/95 E. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI - SEGGI DI MINORANZA - RIPARTIZIONE DI ESSI TRA LE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE CON CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO NON ELETTO, CON ATTRIBUZIONE A TALI GRUPPI DELLA SOMMA DELLE CIFRE ELETTORALI OTTENUTE DA CIASCUNA DELLE LISTE COLLEGATE E SUCCESSIVA RIPARTIZIONE TRA QUESTE ULTIME IN BASE AI RISPETTIVI QUOZIENTI - POSSIBILITA' CHE, DI CONSEGUENZA, ALLA SINGOLA LISTA COLLEGATA VENGANO ASSEGNATI PIU' SEGGI DI QUELLI ATTRIBUITI A LISTA NON COLLEGATA CHE ABBIA OTTENUTO PIU' VOTI - DENUNCIATA INCIDENZA SUI DIRITTI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, DEI PARTITI POLITICI NEL MOMENTO ELETTORALE - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI UNA IDENTIFICAZIONE TRA PARTITI E LISTE ELETTORALI - FONDAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA LISTE E DELL'ADOTTATO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL QUOZIENTE ELETTORALE DELLE LISTE COLLEGATE, NELLA LIBERA SCELTA, DA PARTE DEGLI STESSI PARTITI, DI PROGRAMMI POLITICI CONVERGENTI, E, RISPETTIVAMENTE, NELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLE MINORANZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non comporta lesione dell'art. 49 Cost.. La liberta' di associarsi in partiti politici - sancita dal precetto costituzionale - per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale un efficace strumento. Tuttavia, dal rapporto tra partiti e liste elettorali, che il legislatore puo' stabilire dando alle formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di candidati, non consegue la identificazione tra le une e gli altri prefigurata dall'ordinanza di rimessione. E d'altra parte anche il collegamento tra liste previsto - per maggioranza e minoranze - dalla norma censurata, rappresenta una libera opzione delle formazioni politiche interessate, che si presentano alla competizione elettorale con l'enunciazione di un'affinita' programmatica, cosi' come, d'altro canto, l'adottato criterio di determinazione della cifra elettorale puo' attribuire alle formazioni minori una propria rappresentanza in un organo dal quale, altrimenti, potrebbero restare escluse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 49 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ult. periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). - Sui rapporti tra partiti politici ed elezioni, cfr. S. n. 203/1975. red.: S. P.
Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non comporta lesione dell'art. 49 Cost.. La liberta' di associarsi in partiti politici - sancita dal precetto costituzionale - per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale un efficace strumento. Tuttavia, dal rapporto tra partiti e liste elettorali, che il legislatore puo' stabilire dando alle formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di candidati, non consegue la identificazione tra le une e gli altri prefigurata dall'ordinanza di rimessione. E d'altra parte anche il collegamento tra liste previsto - per maggioranza e minoranze - dalla norma censurata, rappresenta una libera opzione delle formazioni politiche interessate, che si presentano alla competizione elettorale con l'enunciazione di un'affinita' programmatica, cosi' come, d'altro canto, l'adottato criterio di determinazione della cifra elettorale puo' attribuire alle formazioni minori una propria rappresentanza in un organo dal quale, altrimenti, potrebbero restare escluse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 49 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ult. periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). - Sui rapporti tra partiti politici ed elezioni, cfr. S. n. 203/1975. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte