Sentenza 430/1995 (ECLI:IT:COST:1995:430)
Massima numero 22755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 430/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDICAZIONE IMPRECISA O ERRONEA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RETTIFICA QUANDO I TERMINI DELLA QUESTIONE RISULTINO CON SUFFICIENTE CHIAREZZA - FATTISPECIE.
SENT. 430/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDICAZIONE IMPRECISA O ERRONEA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RETTIFICA QUANDO I TERMINI DELLA QUESTIONE RISULTINO CON SUFFICIENTE CHIAREZZA - FATTISPECIE.
Testo
Come piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'indicazione erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio della Corte, puo' formare oggetto di rettifica quando i termini della questione risultino con sufficiente chiarezza. (Nella specie, nel giudizio promosso riguardo alla norma in virtu' della quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente", la Corte ha ritenuto che, poiche' i fatti per i quali pende giudizio davanti alla Commissione tributaria 'a qua' risalgono - come risulta dall'ordinanza di rinvio - al 1980, la disposizione regolatrice della fattispecie era bensi', all'epoca, quella dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non pero' con le modifiche apportate - come indicato nell'ordinanza di rimessione - dall'art. 6 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modif. in legge 28 febbraio 1983. n. 53), ma con quelle in precedenza addotte dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, la questione potesse essere riferita a tale ultima norma). - Sul richiamato principio v. S. nn. 188/1994 e 142/1993, nonche' O. n. 476/1994. red.: S. P.
Come piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'indicazione erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio della Corte, puo' formare oggetto di rettifica quando i termini della questione risultino con sufficiente chiarezza. (Nella specie, nel giudizio promosso riguardo alla norma in virtu' della quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente", la Corte ha ritenuto che, poiche' i fatti per i quali pende giudizio davanti alla Commissione tributaria 'a qua' risalgono - come risulta dall'ordinanza di rinvio - al 1980, la disposizione regolatrice della fattispecie era bensi', all'epoca, quella dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non pero' con le modifiche apportate - come indicato nell'ordinanza di rimessione - dall'art. 6 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modif. in legge 28 febbraio 1983. n. 53), ma con quelle in precedenza addotte dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, la questione potesse essere riferita a tale ultima norma). - Sul richiamato principio v. S. nn. 188/1994 e 142/1993, nonche' O. n. 476/1994. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23