Sentenza 430/1995 (ECLI:IT:COST:1995:430)
Massima numero 22756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 430/95 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE -VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATA VANIFICAZIONE DEL "GENERALE CANONE DI COERENZA DELL'ORDINAMENTO E INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER ALTRE PRESTAZIONI FISCALI E PARAFISCALI (BOLLO SULLE PATENTI E SUI PASSAPORTI, TASSA DELLA SALUTE ECC.) - ESCLUSIONE - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIA COMPARATIONIS' LE DIVERSE DISCIPLINE ADOTTATE PER ALTRI TRIBUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 430/95 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE -VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATA VANIFICAZIONE DEL "GENERALE CANONE DI COERENZA DELL'ORDINAMENTO E INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER ALTRE PRESTAZIONI FISCALI E PARAFISCALI (BOLLO SULLE PATENTI E SUI PASSAPORTI, TASSA DELLA SALUTE ECC.) - ESCLUSIONE - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIA COMPARATIONIS' LE DIVERSE DISCIPLINE ADOTTATE PER ALTRI TRIBUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio innanzi alla rimettente Commissione tributaria - non puo' dirsi irragionevole o arbitraria. Invero - a parte che, anche alla stregua delle norme allora applicabili (artt. 40, secondo comma, e 48, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituiti dall'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979) il fatto del versamento ad ufficio incompetente, che la norma impugnata mira ad impedire, non parrebbe valutabile, in se', come omissione del versamento stesso - va considerato che nel sistema della legge, la disciplina limitativa in ordine alle dipendenze bancarie abilitate a ricevere i versamenti aveva lo scopo di assicurare agli uffici competenti la disponibilita' immediata dei dati concernenti l'avvenuta effettuazione dei versamenti, in vista del piu' agevole espletamento dei relativi controlli, e altresi' di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi della riscossione, e che comunque la contestata modalita' di adempimento rappresento' una significativa evoluzione rispetto al precedente sistema che prevedeva la diretta effettuazione dei versamenti agli uffici IVA. Ne' vale in contrario far richiamo alle differenti discipline vigenti per altri tributi, giacche' - come la Corte ha gia' evidenziato - proprio in materia tributaria non puo' disconoscersi al legislatore la discrezionalita' necessaria per la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi in relazione ai singoli tipi di imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti anche in correlazione con il principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - Riguardo alla polisistematicita' dell'ordinamento tributario v. O. n. 392/1993. red.: S. P.
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio innanzi alla rimettente Commissione tributaria - non puo' dirsi irragionevole o arbitraria. Invero - a parte che, anche alla stregua delle norme allora applicabili (artt. 40, secondo comma, e 48, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituiti dall'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979) il fatto del versamento ad ufficio incompetente, che la norma impugnata mira ad impedire, non parrebbe valutabile, in se', come omissione del versamento stesso - va considerato che nel sistema della legge, la disciplina limitativa in ordine alle dipendenze bancarie abilitate a ricevere i versamenti aveva lo scopo di assicurare agli uffici competenti la disponibilita' immediata dei dati concernenti l'avvenuta effettuazione dei versamenti, in vista del piu' agevole espletamento dei relativi controlli, e altresi' di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi della riscossione, e che comunque la contestata modalita' di adempimento rappresento' una significativa evoluzione rispetto al precedente sistema che prevedeva la diretta effettuazione dei versamenti agli uffici IVA. Ne' vale in contrario far richiamo alle differenti discipline vigenti per altri tributi, giacche' - come la Corte ha gia' evidenziato - proprio in materia tributaria non puo' disconoscersi al legislatore la discrezionalita' necessaria per la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi in relazione ai singoli tipi di imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti anche in correlazione con il principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - Riguardo alla polisistematicita' dell'ordinamento tributario v. O. n. 392/1993. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte