Sentenza 430/1995 (ECLI:IT:COST:1995:430)
Massima numero 22757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 430/95 C. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATE DIFFICOLTA' A CUI IL CONTRIBUENTE SAREBBE ESPOSTO NEL MUOVERSI NEI GIORNI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 430/95 C. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO TRAMITE AZIENDA DI CREDITO - OBBLIGO DI RILASCIARE LA DELEGA IN OGNI CASO PRESSO UNA DIPENDENZA DELL'AZIENDA DELEGATA SITA NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMPETENTE UFFICIO IVA - DISPOSIZIONE NON PIU' VIGENTE NELL'ATTUALE NORMATIVA MA TUTTORA APPLICABILE AI FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - LAMENTATE DIFFICOLTA' A CUI IL CONTRIBUENTE SAREBBE ESPOSTO NEL MUOVERSI NEI GIORNI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto dell'art. 36 del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio davanti alla rimettente Commissione tributaria - non da' luogo a violazione dell'art. 16 Cost.. Contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, non puo' infatti reputarsi lesivo della liberta' di circolazione garantita dalla norma costituzionale l'occasionale disagio derivante dalla necessita' di adempiere l'obbligazione presso un determinato ufficio, peraltro con la possibilita' di avvalersi della collaborazione di terzi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 16 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - V. la precedente massima B. red.: S. P.
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto dell'art. 36 del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio davanti alla rimettente Commissione tributaria - non da' luogo a violazione dell'art. 16 Cost.. Contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, non puo' infatti reputarsi lesivo della liberta' di circolazione garantita dalla norma costituzionale l'occasionale disagio derivante dalla necessita' di adempiere l'obbligazione presso un determinato ufficio, peraltro con la possibilita' di avvalersi della collaborazione di terzi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 16 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - V. la precedente massima B. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte