Ordinanza 431/1995 (ECLI:IT:COST:1995:431)
Massima numero 22758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 12/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 431/95. REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELLE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE CIRCA I REATI SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 431/95. REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELLE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE CIRCA I REATI SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in difetto di nuove o diverse argomentazioni, in quanto, come gia' deciso dalla Corte, implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 298/1995. red.: A. Greco
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in difetto di nuove o diverse argomentazioni, in quanto, come gia' deciso dalla Corte, implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 298/1995. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte