Sentenza 432/1995 (ECLI:IT:COST:1995:432)
Massima numero 22759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 432/95. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' PER IL GIUDICE CHE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI ABBIA DISPOSTO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DEL RINVIATO A GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO IMPLICANTE VALUTAZIONI DI MERITO SULLA POSSIBILE COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO, DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI DIFESA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AD ALTRE, ORA PREVISTE, IN SEGUITO A SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 432/95. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' PER IL GIUDICE CHE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI ABBIA DISPOSTO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DEL RINVIATO A GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO IMPLICANTE VALUTAZIONI DI MERITO SULLA POSSIBILE COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO, DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI DIFESA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AD ALTRE, ORA PREVISTE, IN SEGUITO A SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'adozione, da parte del giudice per le indagini preliminari, di una misura cautelare personale richiede, ai sensi degli artt. 273, commi primo e secondo, e 292 cod. proc. pen., nonche' dell'art. 275, comma 2 bis, ora introdotto dalla legge n. 332 del 1995, delle motivate valutazioni e previsioni sulla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza "necessari per la emissione del provvedimento, e, al tempo stesso, sulla non esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento (cause di giustificazione, di non punibilita', di estinzione del reato o della pena) nonche' in ordine alla possibilita' di ottenere, con la eventuale sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena: valutazioni e previsioni che comportano la formulazione di un giudizio di merito (sia pur prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato. Anche in questo caso, percio', in base ai principi affermati dalla Corte, in particolare, nelle sentenze nn. 124 e 186 del 1992 - con le quali, sul presupposto che anche le pronunce del G.I.P. di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata o, in decisioni su istanze di archiviazione, di ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione, implicano valutazioni sul merito della regiudicanda, e' stata riconosciuta costituzionalmente illegittima la mancata previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della incompatibilita' dello stesso G.I.P. a partecipare al giudizio dibattimentale - non si giustifica che a tale incompatibilita' il G.I.P. si sottragga quando - come nella specie - abbia disposto nei confronti del rinviato a giudizio una misura cautelare personale, dovendo riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira, con l'incompatibilita', ad impedire, cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata da prevenzione. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. - Per la non fondatezza della questione in oggetto, esaminata pero' in diverso contesto, v. S. n. 502/1991; per la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della incompatibilita' a partecipare al dibattimento per il giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena o ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, v. oltre a S. nn. 124/1992 e 186/1992, gia' citate nel testo, S. nn. 496/1990, 401/1991 e 502/1991. red.: S. P.
L'adozione, da parte del giudice per le indagini preliminari, di una misura cautelare personale richiede, ai sensi degli artt. 273, commi primo e secondo, e 292 cod. proc. pen., nonche' dell'art. 275, comma 2 bis, ora introdotto dalla legge n. 332 del 1995, delle motivate valutazioni e previsioni sulla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza "necessari per la emissione del provvedimento, e, al tempo stesso, sulla non esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento (cause di giustificazione, di non punibilita', di estinzione del reato o della pena) nonche' in ordine alla possibilita' di ottenere, con la eventuale sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena: valutazioni e previsioni che comportano la formulazione di un giudizio di merito (sia pur prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato. Anche in questo caso, percio', in base ai principi affermati dalla Corte, in particolare, nelle sentenze nn. 124 e 186 del 1992 - con le quali, sul presupposto che anche le pronunce del G.I.P. di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata o, in decisioni su istanze di archiviazione, di ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione, implicano valutazioni sul merito della regiudicanda, e' stata riconosciuta costituzionalmente illegittima la mancata previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della incompatibilita' dello stesso G.I.P. a partecipare al giudizio dibattimentale - non si giustifica che a tale incompatibilita' il G.I.P. si sottragga quando - come nella specie - abbia disposto nei confronti del rinviato a giudizio una misura cautelare personale, dovendo riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira, con l'incompatibilita', ad impedire, cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata da prevenzione. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. - Per la non fondatezza della questione in oggetto, esaminata pero' in diverso contesto, v. S. n. 502/1991; per la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della incompatibilita' a partecipare al dibattimento per il giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena o ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, v. oltre a S. nn. 124/1992 e 186/1992, gia' citate nel testo, S. nn. 496/1990, 401/1991 e 502/1991. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte