Sentenza 433/1995 (ECLI:IT:COST:1995:433)
Massima numero 22763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 433/95 D. REGIONE LAZIO - REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER LA MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - MODALITA' DI ATTUAZIONE - RESTRIZIONE DEL CONCETTO DI "POPOLAZIONI INTERESSATE" AGLI ELETTORI DEI TERRITORI DIRETTAMENTE RICOMPRESI NELLE MODIFICHE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE ESIGE CHE SIANO INTERPELLATI, DI REGOLA, TUTTI GLI ELETTORI DEI COMUNI INTERESSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 433/95 D. REGIONE LAZIO - REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER LA MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - MODALITA' DI ATTUAZIONE - RESTRIZIONE DEL CONCETTO DI "POPOLAZIONI INTERESSATE" AGLI ELETTORI DEI TERRITORI DIRETTAMENTE RICOMPRESI NELLE MODIFICHE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE ESIGE CHE SIANO INTERPELLATI, DI REGOLA, TUTTI GLI ELETTORI DEI COMUNI INTERESSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consegue alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle lettere d) e) ed f) del secondo comma dell'art. 1, della citata legge della Regione Lazio, che dettano regole generali limitative delle popolazioni da consultare, incorrendo quindi nella medesima violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione. red.: F. Mangano
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consegue alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle lettere d) e) ed f) del secondo comma dell'art. 1, della citata legge della Regione Lazio, che dettano regole generali limitative delle popolazioni da consultare, incorrendo quindi nella medesima violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27