Sentenza 435/1995 (ECLI:IT:COST:1995:435)
Massima numero 22765
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAIANIELLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 435/95 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO, (DOTT. M. COZZI) NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, NOMINANDO, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, IL VICE PRESIDENTE DEL C.S.M. QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI STATO - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA, A CONFERMA DELLA ORDINANZA EMESSA IN FASE DELIBATIVA, DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 435/95 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO, (DOTT. M. COZZI) NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, NOMINANDO, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, IL VICE PRESIDENTE DEL C.S.M. QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI STATO - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA, A CONFERMA DELLA ORDINANZA EMESSA IN FASE DELIBATIVA, DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione fra poteri dello stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato - Sez. IV, in relazione alla decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, resa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di conferire al medesimo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della pronuncia, l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, nominando, in caso di inutile decorso del termine, il Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta', va pienamente riconosciuta - a conferma della pronuncia adottata in sede delibativa con ord. n. 215 del 1995 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' richiesti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto, sotto il profilo soggettivo, ciascuno degli organi fra i quali si assume insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 103 e 113 Cost.), mentre, sotto il profilo oggettivo, e' lamentata in concreto la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita al Consiglio Superiore della Magistratura in ordine allo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.). - V. O. n. 215/1995 gia' citata nel testo. red.: S. P.
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione fra poteri dello stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato - Sez. IV, in relazione alla decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, resa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di conferire al medesimo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della pronuncia, l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, nominando, in caso di inutile decorso del termine, il Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta', va pienamente riconosciuta - a conferma della pronuncia adottata in sede delibativa con ord. n. 215 del 1995 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' richiesti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto, sotto il profilo soggettivo, ciascuno degli organi fra i quali si assume insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 103 e 113 Cost.), mentre, sotto il profilo oggettivo, e' lamentata in concreto la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita al Consiglio Superiore della Magistratura in ordine allo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.). - V. O. n. 215/1995 gia' citata nel testo. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37